Sez. 5, Sentenza n. 5192 del 15/03/1999 Ud. (dep. 22/04/1999) Rv. 213175 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Responsabilità del giornalista - Limiti - Dichiarazioni pubblicamente rilevanti - Diritto di cronaca - Limiti - Accertamento di merito.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
In materia di diffamazione a mezzo della stampa può risultare esente da responsabilità il giornalista che abbia riportato dichiarazioni altrui solo quando la punibilità a titolo di diffamazione di tali dichiarazioni dipenda da una loro ben dissimulata falsità, che abbia resistito alle necessarie verifiche di attendibilità, ma non quando le dichiarazioni siano diffamatorie in sè, per le espressioni adoperate o per la palese falsità delle accuse. Peraltro, le pubbliche dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali, sono di regola riferite quale che ne sia il contenuto, perché la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire la dichiarazione in sè, non nel riferire i fatti in essa rappresentati. In tal caso, per distinguere il lecito dall'illecito, occorre accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato. Ed è evidente come ai fini di un tale accertamento si richieda un'interpretazione del testo dell'articolo, che va riservata ai giudici del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)