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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 280 del 1983

Decisione
decisa il 1983-09-21, depositata il 1983-09-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:280
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15758

  • Locazione di immobili urbani
  • Aventi diritto alla proroga legale del contratto di locazione
  • Non vi è compreso il convivente more uxorio con il conduttore defunto
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 45/1980.

Norme impugnate

  • art. 2-bis, comma 1, legge 12 agosto 1974, n. 351

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 1, della legge 12 agosto 1974, n. 351 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1980 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Pisano Giuseppina e Ladalardo Paolo, iscritta al n. 577 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del 1980; udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Michele Rossano;
punto 1
considerato che il Tribunale di Salerno, in grado di appello, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la questione, sollevata dall'appellante, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma primo, legge 12 agosto 1974, n. 351, nella parte in cui non comprende il convivente more uxorio con il conduttore defunto tra coloro che hanno diritto alla proroga legale del contratto di locazione;
punto 2
rilevato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata con sentenza 2 aprile 1980, n. 45 e che nell'ordinanza 11 aprile 1980 del Tribunale di Salerno non sono prospettati argomenti nuovi, tali da portare ad una modifica della precedente sentenza di questa Corte;
punto 3
visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale,

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 1, legge 12 agosto 1974, n. 351, proposta dal Tribunale di Salerno, con l 'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze