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Sez. 2, Sentenza n. 2116 del 03/07/1959 (Rv. 881649 - 01)

DIVISIONE - FRUTTI DELLA COMUNIONE EREDITARIA - SORTE.
Stato
decisa il 1959-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881649-01

DIVISIONE - FRUTTI DELLA COMUNIONE EREDITARIA - SORTE.

La natura dichiarativa della divisione ereditaria, se importa che ciascun condividente debba essere considerato successore immediato del de cuius nei rapporti concreti, di cui diviene titolare, all'atto dello scioglimento della comunione, non può essere spinta fino all'estremo di ritenere come se la fase della comunione ereditaria non fosse mai esistita. Il collegamento tra i frutti, naturali o civili, ed i beni che li producono, o di cui rappresentano il reddito, si esaurisce al momento della produzione, nel senso che ha Rilevanza solo ai fini dell'individuazione del soggetto al quale i frutti spettano in proprietà. Ma, dopo avvenuto l'acquisto a favore dell'avente diritto, i frutti, in quanto beni completamente autonomi, non sono soggetti ad alcuna ripercussione in dipendenza di vicende concernenti le cose che li hanno prodotti: conseguentemente, i frutti dei beni ereditari, una volta acquisiti alla comunione quale incremento del patrimonio di questa, non seguono le sorti dei beni ereditari di cui rappresentano il prodotto, per modo che la distribuzione con effetto retroattivo dei vari beni tra i singoli condividenti non può determinare un'identica attribuzione dei frutti dei beni stessi, i quali formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante alla comunione ereditaria ha un diritto di natura e consistenza perfettamente identiche a quelle del diritto che ha sui beni della comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)