Sez. 1, Sentenza n. 1051 del 19/11/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157308 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - ESTORSIONE - DIFFERENZE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - APPLICABILITÀ.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - ESTORSIONE - DIFFERENZE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - APPLICABILITÀ.*
Il reato di violenza privata, pur avendo in comune con l'estorsione l'uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo ad un comportamento commissivo od omissivo, se ne distingue per il suo carattere generico e sussidiario, talché, in base al principio di specialità esso resta escluso qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto, che rende configurabile la più grave ipotesi delittuosa prevista dall'art. 629 cod. penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)