Sez. U, Sentenza n. 3235 del 11/05/1983 (Rv. 428132 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO - SPETTANZA ALL'AVVOCATURA DELLO STATO - PREVENTIVA DELIBERA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO - SPETTANZA ALL'AVVOCATURA DELLO STATO - PREVENTIVA DELIBERA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La rappresentanza e difesa in giudizio dell'istituto poligrafico dello stato, il quale, a seguito del nuovo ordinamento introdotto dalla legge 13 luglio 1966 n. 559, ha assunto natura di ente pubblico non economico, spetta all'Avvocatura dello stato, senza necessità di preventiva delibera al riguardo. (V 1578/76, mass n 380330).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Legge 13/07/1966 num. 559
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)