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Sez. 3, Sentenza n. 1295 del 07/03/1981 (Rv. 411889 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - RIGETTO IN PRIMO GRADO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA COMPRAVENDITA PER INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - GENERICO RICHIAMO DA PARTE DELL'APPELLANTE A TUTTE LE CONCLUSIONI DI PRIMO GRADO - PRONUNCIA DELLA RISOLUZIONE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1981-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411889-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - RIGETTO IN PRIMO GRADO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA COMPRAVENDITA PER INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - GENERICO RICHIAMO DA PARTE DELL'APPELLANTE A TUTTE LE CONCLUSIONI DI PRIMO GRADO - PRONUNCIA DELLA RISOLUZIONE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO.*

Ove la parte soccombente non abbia riproposto in appello le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione non puo reintrodurre ex officio, nell'ambito cognitivo della controversia, le istanze non coltivate, in ordine alle quali la statuizione di primo grado ha gia acquistato efficacia di giudicato. Pertanto, respinta in primo grado la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore ed essendosi il soccombente appellante limitato a richiamare tutte le conclusioni di merito precisate in prime cure, viola il giudicato interno il giudice di appello che pronunci la risoluzione del contratto, in quanto il generico richiamo dello appellante e inidoneo a determinare l'effetto devolutivo che, a norma dell'art 342 cpc puo scaturire soltanto dalla indicazione specifica dei motivi di gravame.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)