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Sez. 2, Sentenza n. 11809 del 30/10/1992 (Rv. 479235 - 01)

Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - Esercizio del diritto di prelazione | Presupposto - Alienazione di una quota ereditaria o di parte di essa - Necessità - Vendita di cose determinate - Diritto di prelazione - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479235-01

Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - Esercizio del diritto di prelazione

L'esercizio del retratto da parte dell'erede, ai sensi dell'art. 732 cod. civ., presuppone l'alienazione da parte dell'altro coerede di una quota ereditaria o di una parte di essa, cioè di quanto proveniente da defunto comune dante causa e che sia frazione dei beni già appartenenti allo stesso, mentre può non sussistere diritto di prelazione quando la vendita abbia avuto ad oggetto cose determinate, e quando, secondo le circostanze del caso concreto, risulti che i contraenti non abbiano inteso sostituire il terzo acquirente nella comunione ereditaria, avendo considerata la "res" trasferita come bene a sè stante e non come quota del patrimonio ereditario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)