Sez. 1, Sentenza n. 680 del 30/11/1995 Ud. (dep. 22/01/1996) Rv. 203794 - 01
Armi - Detenzione abusiva | Arma già denunciata - Morte del denunciante - Obbligo per l'erede di ripetere la denuncia - Sussistenza - Ragioni.
Armi - Detenzione abusiva
Pur se possesso di un'arma è stato denunciato alla competente autorità, in caso di morte del soggetto che ha proceduto alla sua denuncia incombe obbligo di ripetere eguale denuncia pure alla persona cui, a qualsiasi titolo, perviene in disponibilità la stessa arma. Invero la norma di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 mira ad assicurare la possibilità di controllo di tutte le armi esistenti nel territorio nazionale da parte dell'autorità di P.S., attraverso la conoscenza di tutti coloro che le posseggono, anche a prescindere dei luoghi ove le stesse sono tenute, sicché ai fini dell'integrazione del reato di detenzione illegale di arma non hanno rilievo né il titolo, né le modalità in base alle quali si perviene al possesso di un'arma, necessario essendo che comunque, in tale evenienza il detentore ne faccia denuncia alla competente autorità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)