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Sez. 1, Sentenza n. 2412 del 23/09/1964 (Rv. 303627 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CARATTERE ASTRATTO - EFFETTI - INVENZIONE DELL'ONERE PROBATORIO - INDICAZIONE DELLA CAUSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1964-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303627-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CARATTERE ASTRATTO - EFFETTI - INVENZIONE DELL'ONERE PROBATORIO - INDICAZIONE DELLA CAUSA - IRRILEVANZA.*

L'astrattezza della ricognizione di debito e della promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod.civ., e meramente processuale, e cioe vale soltanto ad invertire l'Onere della prova in danno dell'autore della dichiarazionè questi, pertanto, trattandosi di un negozio processualmente astratto, puo provare, con efficacia liberatoria, la inesistenza originaria del rapporto fondamentale o il suo successivo venir meno. I negozi predetti rientrano nella disciplina dell'art.1988 cod.civ. ed acquistano l'efficacia ivi prevista, anche quando contengono l'indicazione della causa, restando a carico del dichiarante di provare l'inesistenza o l'inefficacia della causa medesima. (V. 15/63; 1562/61; 1747/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)