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Sez. T, Ordinanza n. 34349 del 24/12/2024 (Rv. 673214-01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Accertamento dei redditi ai fini Irpef - Presunzione legale di evasione ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 - Applicabilità all'anno di imposta 2009 - Vigenza dalla pubblicazione in G.U. - Riconducibilità ai tributi periodici - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE - In genere. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673214-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI

In tema di accertamento dei redditi ai fini Irpef, l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, concernente la presunzione di evasione per l'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, è applicabile, in assenza di una disciplina intertemporale, a decorrere dall'anno di imposta 2009 con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non rientrando l'Irpef tra i tributi periodici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, secondo il quale le modifiche normative trovano attuazione solo dal periodo di imposta successivo a quello della entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 30/12/2023 num. 219 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)