Sez. 1 - , Ordinanza n. 20858 del 21/07/2021 (Rv. 661830 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Separazione dei coniugi - Assegnazione della casa familiare - Rilevanza ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge - Comproprietario dell’immobile - Sussistenza - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
In materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)