Sez. L, Sentenza n. 7378 del 02/10/1987 (Rv. 455407 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE DOVUTA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FORFETTIZZATO.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE DOVUTA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FORFETTIZZATO.*
Nè dall'art. 36 cost. Nè dall'art. 2109 cod. civ., applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione dovuta per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo - come è invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità - e, pertanto, in Mancanza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, è alla disciplina collettiva che, anche in tema di lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (principio affermato, nella specie, in relazione alla questione della computabilità o meno nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato.) (Conf 6627/87, mass n 454856).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)