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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 53 del 1971

Decisione
decisa il 1971-03-10, depositata il 1971-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:53
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5474

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Legittimazione a proporlo
  • Commissioni per i tributi erariali
  • Esclusione
  • Inammissibilità della questione
  • Fattispecie
  • D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 84, 136, secondo comma, 143, 175 e 176, sulle imposte dirette. (legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).
Leggi la massima
V. l'ord. n. 163 del 1970 e, in precedenza, le sent. nn. 10, 50 ecc. del 1969.

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 84, 136, secondo comma, 143, 175 e 176 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Napoli sul ricorso della società SVAI, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970; 2) ordinanze emesse il 16 marzo 1970 dalla Commissione provinciale delle imposte di Bologna su quattro ricorsi dell'Istituto ortopedico Rizzoli, iscritte ai nn. 302, 303, 304 e 305 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970; 3) ordinanza emessa il 30 ottobre 1969 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Pesaro sul ricorso di Savorelli Giorgio, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970; 4) ordinanza emessa il 18 marzo 1970 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Lecce sul ricorso di Capozza Mario, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1970. Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
punto 1
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe provengono tutte da Commissioni per i tributi erariali e che i giudizi con esse promossi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento; che le questioni di legittimità costituzionale hanno ad oggetto le seguenti disposizioni del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico sulle imposte dirette: a) articolo 84, denunziato in riferimento all'art. 76 Cost.; b) art. 136, secondo comma, denunziato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; c) art. 143, denunziato in riferimento all'art. 76 Cost.; d) artt. 175 e 176, denunziati in riferimento all'art. 76 Cost.; che innanzi a questa Corte, nel giudizio promosso con ordinanza 18 dicembre 1968 della Commissione distrettuale di Napoli, si è costituita con atto del 30 giugno 1970 l'Ammistrazione delle finanze dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
punto 2
Considerato che con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10 questa Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi giurisdizionali; che di conseguenza con la stessa sentenza n. 10 le questioni di costituzionalità sollevate da Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

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