Sez. 1, Sentenza n. 5992 del 15/11/1996 Cc. (dep. 05/12/1996) Rv. 206624 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari - Competenza in ogni caso del Tribunale di sorveglianza ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione - Sussistenza - Stato di libertà o di detenzione del condannato - Irrilevanza - Mancata richiesta espressa da parte del condannato detenuto di sospensione dell'esecuzione - Irrilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, previsto dall'art. 47 bis legge 26 luglio 1975 n. 354, la competenza spetta sempre e comunque al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Come non ha nessun rilievo lo stato di detenzione e libertà del condannato, così non ha alcuna influenza il fatto che il condannato non abbia espressamente chiesto la sospensione della esecuzione della condanna. La sospensione è infatti disposta dal P.M. indipendentemente dalla richiesta della parte e la mancanza di questa non consente di ricondurre la competenza al principio generale previsto dall'art. 677 cod. proc. pen., in quanto l'art. 47 della legge 354/75 stabilisce ad esso una deroga a sua volta non derogabile.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 236 com. 2 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 236 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)