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Sez. 6, Sentenza n. 40177 del 17/09/2024 Cc. (dep. 31/10/2024) Rv. 287045-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Atto abnorme che rimuove gli effetti di un precedente atto abnorme - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Inammissibilità per difetto di interesse - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287045-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso un atto abnorme che, rimuovendo gli effetti di un precedente atto abnorme,

comporti il rispristino della ritualità della procedura. (Nella specie, era impugnato dall'ufficio di procura il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del giudizio immediato dopo che il giudice per le indagini preliminari aveva irritualmente revocato il rito abbreviato già incardinato, aveva disposto l'indebito regresso).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)