Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Seconda Sezione) del 16 ottobre 2003, causa C-307/02
Epigrafe
Sentenza della Corte (Seconda Sezione)
16 ottobre 2003
Nella causa C-307/02,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e D. Petrausch, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 25 aprile 2000, 2000/21/CE, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva del Consiglio 67/548/CEE (GU L 103, pag. 70), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 3 di tale direttiva,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dal sig. V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 29 agosto 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 25 aprile 2000, 2000/21/CE, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva del Consiglio 67/548/CEE (GU L 103, pag. 70), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 3 di tale direttiva.
Sentenza › Contesto normativo
punto 2
L'allegato della direttiva 2000/21 contiene un elenco degli atti legislativi comunitari concernenti le categorie di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni relative alle informazioni da presentare per le sostanze identificate nell'elenco sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196, pag. 1). Fa parte di tale elenco la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).
punto 3
La direttiva 2000/21, all'art. 3, dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2001 e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri».
Sentenza › Procedimento precontenzioso
punto 4
In conformità alla procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver posto la Repubblica francese in condizione di presentare le sue osservazioni, ha inviato, con lettera 21 dicembre 2001, un parere motivato a tale Stato membro, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi dalla sua notifica.
punto 5
Con lettera 6 febbraio 2002, le autorità francesi hanno spiegato che un progetto di decreto relativo al controllo dell'immissione sul mercato delle sostanze attive e dei biocidi conteneva una disposizione che toglieva le sostanze attive biocidi dall'ambito di applicazione della dichiarazione delle sostanze nuove, come prevede la direttiva 2000/21.
Sentenza › Sul ricorso
punto 6
La Commissione osserva che la Repubblica francese non ha né adottato, né pubblicato, entro i termini stabiliti, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/21 e, in ogni caso, non gliele ha comunicate, venendo meno, in tal modo, agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 3 della detta direttiva.
punto 7
Il governo francese afferma che, per recepire la direttiva 98/8, è stato predisposto un progetto di decreto relativo al controllo dell'immissione sul mercato delle sostanze attive biocidi e all'autorizzazione dell'immissione sul mercato di biocidi. L'art. 24 di tale decreto sarebbe diretto ad escludere dalla procedura di dichiarazione preventiva le sostanze chimiche utilizzate solo come sostanze attive di biocidi. Con tale decreto, le autorità francesi si conformerebbero contemporaneamente alle direttiva 98/8 e alla direttiva 2000/21.
punto 8
Va ricordato in proposito che, secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26, e 4 luglio 2002, causa C-173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto 7).
punto 9
Orbene, è pacifico che la Repubblica francese non ha adottato i provvedimenti necessari per assicurare il completo recepimento della direttiva 2000/21 entro il termine all'uopo previsto.
punto 10
Di conseguenza, si deve constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/21, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3 di tale direttiva.
Sentenza › Sulle spese
punto 11
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 25 aprile 2000, 2000/21/CE, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 3 di tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
Firme
Schintgen
Skouris
Colneric
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 ottobre 2003.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente
V. Skouris