Sez. 1, Sentenza n. 1055 del 24/06/1969 Ud. (dep. 31/10/1969) Rv. 113148 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - AFFERMAZIONE CHE L'ASSENZA DELL'IMPUTATO NON E DOVUTA A LEGITTIMO IMPEDIMENTO -INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DEI MOTIVI NELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - AFFERMAZIONE CHE L'ASSENZA DELL'IMPUTATO NON E DOVUTA A LEGITTIMO IMPEDIMENTO -INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DEI MOTIVI NELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
Il giudice di merito, pur essendo libero di valutare con apprezzamento insindacabile l'impedimento a comparire addotto dall'imputato, e tenuto a dare conto della eventuale valutazione negativa nella motivazione dell'ordinanza che dichiara la contumacia ed a tal fine non puo considerarsi sufficiente la semplice affermazione che l'assenza non e dovuta ad impossibilita di comparire per legittimo impedimento, poiche una enunciazione simile costituisce in sostanza una generica ripetizione del testo normativo concernente le condizioni della dichiarazione di contumacia, mentre il provvedimento dev'essere motivato con specifico riferimento alle ragioni addotte in concreto dall'interessato. La dichiarazione di contumacia, inoltre, deve essere giustificata con la motivazione della relativa ordinanza pertanto la nullita di questa per mancata motivazione non e esclusa dal fatto che il giudice abbia indicato le ragioni del suo provvedimento nella motivazione della sentenza. (V 110736, anno 1969, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)