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Sez. 3 - , Sentenza n. 13650 del 16/01/2020 Cc. (dep. 06/05/2020) Rv. 279237 - 03

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE | Partecipazione dell’indagato - Art. 127, commi 3 e 4, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Indagato detenuto o sottoposto a limitazione della libertà personale - Obbligo di traduzione - Sussistenza - Omissione - Nullità assoluta.
Stato
decisa il 2020-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279237-03

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE

In tema di incidente probatorio, la partecipazione dell'indagato all'assunzione della prova dichiarativa non è disciplinata dall'art. 127, commi 3 e 4, cod. proc. pen., in assenza di un espresso rinvio a tale norma nell'art. 401, comma 3, cod. proc. pen., ma dalle norme generali sul processo ordinario; ne consegue che, allorché l'indagato sia detenuto o sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, il giudice, se a conoscenza di tale condizione deve, a pena di nullità assoluta ed insanabile dell'atto, disporne la traduzione, anche rinviando d'ufficio l'udienza, in applicazione della regola generale di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha escluso che la partecipazione all'udienza sia subordinata ad una previa manifestazione di volontà dell'indagato, non essendo detto onere espressamente previsto dall'art. 401, comma 3, cod. proc. pen.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)