diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 182 del 2000

Decisione
decisa il 2000-05-25, depositata il 2000-06-08
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:182
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25381

  • Cesso civile
  • Procedimento di ingiunzione
  • Ritenuta cognizione delle sole ragioni del ricorrente
  • Conseguente, lamentata, violazione della garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio
  • Indistinta censura rivolta all'intera disciplina del procedimento
  • Mancata individuazione della norma cui è imputabile la lesione della costituzione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità - per mancata individuazione all'interno della disciplina del procedimento d'ingiunzione della norma o della parte di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione - della questione di legittimità costituzionale del procedimento d'ingiunzione sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. L.T.

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del procedimento d'ingiunzione promosso, con ordinanza emessa il 27 aprile 1998, dal giudice di pace di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente tra la Duesse S.r.l. e La Gotica S.r.l., iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999; Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice relatore Annibale Marini;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di pace di Nocera Inferiore, con ordinanza emessa il 27 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del procedimento d'ingiunzione; che, ad avviso del rimettente, siffatto procedimento, sostanziandosi nella cognizione delle sole ragioni del ricorrente, risulterebbe in contrasto "con il sistema costituzionale caratterizzato" dalla garanzia del diritto di difesa e "dalla centralità del principio del contraddittorio".
punto 2
Considerato che la questione, nei termini in cui è sollevata, investe indistintamente tutte le disposizioni che nel codice di procedura civile si pongono come testo normativo recante l'intera disciplina del procedimento d'ingiunzione; che, in tal modo, è stato disatteso il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui compete al giudice a quo individuare, all'interno di un determinato corpus normativo, la norma o la parte di essa, la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione (ex multis cfr. l'ordinanza n. 97 del 2000); che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del procedimento d'ingiunzione, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Nocera Inferiore, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 giugno 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze