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Sez. 3 - , Sentenza n. 29405 del 04/04/2019 Ud. (dep. 05/07/2019) Rv. 276547 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO | Reati in tema di stupefacenti - Precisazione della data del commesso reato e del nominativo dell’acquirente della sostanza stupefacente - Modifica del capo di imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. - Esclusione - Correzione dell'errore materiale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276547-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, integra una mera correzione dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione ex art.130 cod. proc. pen., e non una modifica dello stesso rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la precisazione nel corso del processo della data di commissione del reato e del nominativo dell'acquirente delle sostanze, non comportando la stessa un significativo cambiamento dei tratti essenziali della contestazione tale da incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il difensore che, nell'atto d'impugnazione, deduca l'avvenuta modifica del fatto contestato, ha comunque l'onere di allegare specificamente il concreto pregiudizio subito).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)