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Sez. 5 - , Sentenza n. 31037 del 28/12/2017 (Rv. 646685 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | - Estinzione di società di persone per cancellazione dal registro delle imprese - Successiva iscrizione a ruolo a nome della società di tributi da essa non versati - Ammissibilità - Azionabilità del relativo credito tributario nei confronti dei soci - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646685-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

In tema di società, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, implica che ove la cancellazione riguardi le società di persone, essa - pur avendo natura dichiarativa - consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del citato decreto, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. Tanto non impedisce, tuttavia, di procedere all'iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, e di azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori "ex lege" della società medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2193, Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)