Sez. 4, Sentenza n. 26247 del 25/03/2026 Ud. (dep. 14/07/2026) Rv. 290312-01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Attività lavorative svolte in aree portuali - Disposizioni contenute nel d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272 - Rapporto di specialità rispetto alle norme di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 - Sussistenza - Conseguenze.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, le previsioni di cui al d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272, disciplinanti le attività lavorative svolte in aree portuali, che si caratterizzano per peculiarità organizzative e contrattuali, si pongono in rapporto di specialità, ex art. 15 cod. pen., rispetto a quelle, di carattere generale, previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che trattasi di specialità di tipo integrativo e non derogatorio, che impone, al fine di evitare vuoti di tutela, un costante coordinamento tra le due fonti normative).
Cod. Pen. art. 15, Decreto Legisl. 27/07/1999 num. 272, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)