Sez. L, Sentenza n. 7174 del 29/11/1983 (Rv. 431783 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE CONTENUTA NEGLI ACCORDI AZIENDALI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'EFFETTIVA CORRISPONDENZA FRA MANSIONI ED INQUADRAMENTO - AMMISSIBILITÀ - PERSONALE ENEL - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE CONTENUTA NEGLI ACCORDI AZIENDALI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'EFFETTIVA CORRISPONDENZA FRA MANSIONI ED INQUADRAMENTO - AMMISSIBILITÀ - PERSONALE ENEL - FATTISPECIE.*
Non costituendo negozi di accertamento soggetti allo stesso regime della transazione, gli accordi aziendali concernenti la Determinazione delle qualifiche da attribuire ai lavoratori in base alle mansioni da questi svolte in seno all'azienda non precludono al giudice l'indagine sulla effettiva corrispondenza fra mansioni disimpegnate ed inquadramento attribuito. Tale principio è applicabile anche in relazione al personale dell'e.N.E.L., ancorché l'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 preveda che l'individuazione delle qualifiche e delle mansioni, non comprese tra quelle ivi esemplificativamente elencate, sia effettuata in Sede di contrattazione locale, essendo a quest'ultima vietata, dal contratto collettivo nazionale, ogni previsione integrativa risultante in contrasto con le specifiche predeterminazioni o anche soltanto con i criteri orientativi fissati in Sede nazionale. (Conf 6270/81, mass n 417078, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)