diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7135 del 29/07/1994 (Rv. 487590 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Processo con pluralità di parti - Notifica del primo ricorso per cassazione - Successiva impugnazione autonoma proposta sotto forma di ricorso principale, anziché incidentale - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487590-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE

Nei processi con pluralità di parti, l'impugnazione autonoma che, dopo la notifica del primo ricorso per Cassazione, sia stata proposta (entro i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) sotto forma di ricorso principale, anziché sotto forma di ricorso incidentale, può convertirsi in quest'ultimo tipo di ricorso - ed è quindi ammissibile - solo ove la sua notificazione sia avvenuta nel rispetto del termine (quaranta giorni dalla notifica del primo ricorso) stabilito per il ricorso incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)