Sez. 3, Sentenza n. 2995 del 13/11/1973 (Rv. 366675 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Per aversi presunzione giuridicamente valida non occorre che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti certi, si da presentare la relazione tra fatto noto e fatto ignoto il carattere della necessarieta assoluta ed esclusiva sul piano fenomenico, bensi e sufficiente che dai fatti noti sia deducibile univocamente il fatto ignoto attraverso un procedimento logico basato sull'id quod plerumque accidit, che, con riferimento al canone della normalita, consenta di desumere dal fatto noto il fatto da dimostrare come sua conseguenza logica possibile. (V 1605/72, mass n 358399).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)