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Sez. 2, Sentenza n. 20391 del 24/07/2008 (Rv. 604732 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) | Distinzione tra vendita ed appalto - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604732-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI)

Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti al fine di accertare nei singoli casi se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita). (Nella fattispecie, relativa alla commissione ad una impresa del settore di un camino prefabbricato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui le parti avevano concluso un contratto di vendita, e non un appalto, in quanto i lavori di installazione e montaggio erano rimessi esclusivamente ed autonomamente all'acquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)