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Sez. 1, Sentenza n. 1436 del 16/04/1975 (Rv. 374996 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374996-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA.*

Il principio della compensatio lucri cum damno, espressione del piu ampio e generale principio che vieta di locupletarsi cum aliena jactura esige, per divenire operante, che il danno ed il lucro, e cioe il pregiudizio e l'incremento patrimoniale, discendano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto si da elidersi, in tutto o in parte, a vicenda, come effetti contrapposti di un medesimo evento. (fattispecie in materia di espropriazione per pu e di occupazione temporanea, in cui era stato accertato che il vantaggio apportato alla parte residua di un fondo non costituiva conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva dell'altra parte del fondo medesimo, ma era immediatamente collegato con un fatto diverso, cioe con la costruzione dell'opera pubblica). (V 1131/71, mass n 351218; 1914/70, mass n 347928).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)