Sez. 3, Sentenza n. 13212 del 27/06/2016 (Rv. 640397 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO | Contratto di investimento - Promotore finanziario - Incapacità a testimoniare - Insussistenza - Condizioni.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO
Il promotore finanziario che abbia agito quale mandatario senza rappresentanza di un intermediario finanziario, e non abbia mai intrattenuto rapporti con lo stesso, non è incapace a deporre, ex art. 246 c.p.c., nel giudizio intrapreso dall'investitore nei confronti dell'intermediario medesimo, non avendo un interesse attuale e concreto all'esito di tale giudizio, stante la distinta responsabilità del promotore e del soggetto abilitato per le eventuali violazioni dei propri doveri di comportamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)