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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 34 del 2017

Decisione
decisa il 2017-01-11, depositata il 2017-02-09
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:34
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 39439

  • Stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Produzione, traffico e detenzione illeciti
  • Unificazione del trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le "droghe leggere" e le "droghe pesanti"
  • Modifica del testo unico sugli stupefacenti introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005
  • Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dal GUP presso il Tribunale di Viterbo - dell'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, introdotto dalla legge di conversione n. 49 del 2006, che modifica l'art. 73 del t.u. degli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), unificando il trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le "droghe leggere" e le "droghe pesanti". Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 32 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, di accoglimento di analoghe questioni; ordinanze n. 271 del 2016, n. 181 del 2016, n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto).

Norme impugnate

  • art. 4-bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272
  • legge 21 febbraio 2006, n. 49

Parametri

Massima n. 39440

  • Sopravvenienze nel giudizio incidentale
  • Intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma censurata
  • Manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto, a prescindere da ogni valutazione sul difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione.
Leggi la massima
La manifesta inammissibilità, per sopravvenuta carenza di oggetto, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, aggiunto dalla legge di conversione n. 49 del 2006, è dichiarata a prescindere da ogni considerazione sulla carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione (che si limita a dichiarare la questione non manifestamente infondata, "recependo in toto" la motivazione del provvedimento di altro giudice, allegato all'ordinanza).

Norme impugnate

  • art. 4-bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272
  • legge 21 febbraio 2006, n. 49

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di H.D.L. con ordinanza dell'8 aprile 2013, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2016. Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza dell'8 aprile 2013 (r.o. n. 94 del 2016), il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49; che, a sostegno dell'ordinanza di rimessione, il giudice si è limitato a dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale «recependo "in toto" la motivazione di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione III penale, che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta, perché totalmente condivisa e che si allega alla presente ordinanza».
punto 2
Considerato che, con la sentenza n. 32 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006; che, anche a prescindere da ogni considerazione sulla carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione, la sollevata questione è manifestamente inammissibile perché divenuta priva di oggetto (ex multis, ordinanze n. 271, n. 181 e n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

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