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Sez. 1, Ordinanza n. 2840 del 13/11/1989 Cc. (dep. 07/12/1989) Rv. 182759 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - ONERE DI NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - TEMPESTIVA CONSEGNA DELL'ATTO ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - CONSEGNA ALLO INTERESSATO ENTRO IL TERMINE DI TRE GIORNI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182759-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - ONERE DI NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - TEMPESTIVA CONSEGNA DELL'ATTO ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - CONSEGNA ALLO INTERESSATO ENTRO IL TERMINE DI TRE GIORNI - NECESSITÀ.*

La notificazione dell'impugnazione della parte civile si perfeziona soltanto con la consegna del relativo atto allo interessato. Ne consegue che l'Onere imposto alla parte impugnante per i soli interessi civili non può dirsi assolto se la dichiarazione da notificare non sia stata consegnata nel termine perentorio di tre giorni nelle forme fissate dalla legge (o non sia stato adempiuto dall'ufficiale giudiziario alcuno degli Atti considerati dalla legge equivalenti a tale consegna). (in motivazione, la suprema Corte ha precisato che, ad ovviare alle conseguenze derivanti dalla ristrettezza del termine la parte legittimata all'impugnazione ha facoltà di proporre istanza di restituzione in termine nei modi previsti dall'art. 183-bis cod. proc. pen., qualora il rispetto del termine non sia stato possibile per una causa ad essa estranea). (Conf 7192/89, mass n 181341; (Conf mass n 181342).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)