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Sez. 1, Sentenza n. 229 del 29/01/1964 (Rv. 300276 - 01)

TITOLI DI CREDITO - AMMORTAMENTO DEI TITOLI SMARRITI O SOTTRATTI - ASSEGNO CIRCOLARE - NON TRASFERIBILE - AMMORTAMENTO - LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300276-01

TITOLI DI CREDITO - AMMORTAMENTO DEI TITOLI SMARRITI O SOTTRATTI - ASSEGNO CIRCOLARE - NON TRASFERIBILE - AMMORTAMENTO - LEGITTIMAZIONE.*

Non e legittimato a chiedere l'ammortamento dell'assegno circolare, e quindi il duplicato di quello non trasferibile, colui che abbia chiesto alla banca l'emissione del titolo direttamente a nome di altri, anche se la sottrazione o lo smarrimento avvenga prima della consegna all'intestatario, ma legittimato e solo questo ultimo. La ragione del principio sta in cio che l'Azione di ammortamento e un'Azione cartolare concessa esclusivamente al portatore del titolo, a norma dell'art 69, comma 3, della legge sull'assegno (RD 21 dicembre 1933, n.1736). (V.1343-63).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)