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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 254 del 1984

Decisione
decisa il 1984-11-08, depositata il 1984-11-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:254
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15821

  • Armi e materie esplodenti
  • Detenzione di un'arma e trasferimento da una località all'altra del territorio nazionale
  • Obbligo di effettuare la denuncia (iniziale o ripetuta) nel luogo dell'attuale detenzione
  • Questione già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 166/1982 e O. nn. 237/1982, 34/1983 e 36/1984.

Norme impugnate

  • art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
  • art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497
  • art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895
  • art. 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 25 ottobre 1982 dal Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Conti Pietro, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1983; 2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1983 dal Tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Schifitto Salvatore, iscritta al n. 1030 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Rilevato che il Tribunale di Modena, con ordinanza del 25 ottobre 1982, e il Tribunale di Prato, con ordinanza del 6 ottobre 1983, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui, per i reati di detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono l'ipotesi di chi non abbia mai denunciato la detenzione di tali armi da quella di chi, denunciata la detenzione stessa presso l'autorità di pubblica sicurezza o il comando dei carabinieri del luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza;
punto 2
considerato che la questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 166 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 237 del 1982, n. 34 del 1983 e n. 36 del 1984 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze