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Sez. 2, Sentenza n. 3527 del 21/05/1983 (Rv. 428428 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DECADENZA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1983-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428428-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DECADENZA - PRESUPPOSTI.*

L'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ. per il quale l'Azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera ed il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità ed i vizi dell'opera siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna, deve essere interpretato nel senso che il committente non può far valere (neppure in via riconvenzionale) la garanzia de qua soltanto quando siano decorsi due anni dalla consegna, senza che vi sia stata alcuna denunzia dei vizi nei termini ovvero senza che l'appaltatore abbia in alcun modo riconosciuto la difformità ed i vizi stessi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)