Sez. U, Sentenza n. 9146 del 17/04/2009 (Rv. 607466 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Art. 21, comma 13, del c.n.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria - Pagamento delle ferie non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente - Applicabilità nei confronti dei dirigenti privi del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
L'art. 21, comma 13, del c.n.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria - che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all'atto della cessazione del rapporto, risultassero non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente - va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all'art. 36 Cost., e pertanto si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro, e non anche nei confronti dei dipendenti con qualifica dirigenziale privi di tale potere.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 21 com. 13, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)