Testo unico delle norme sulla circolazione stradale
Testo in vigore al
Testo Unico circolazione stradale
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Sfera di applicazione delle norme
1. La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade e' regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse.
Art. 2 Denominazioni topografiche stradali
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati:
2. Centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale;
3. Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli;
4. Autostrada: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata;
5. Sede stradale: piano formato dalla carreggiata, dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste;
6. Carreggiata: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali;
7. Corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli;
8. Pista per cicli: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi;
9. Marciapiede: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni;
10. Banchina: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata, ai pedoni;
11. Sede tramviaria: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie;
12. Salvagente: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus: .
13. Spartitraffico o isola: parte della carreggiata dalla quale e' escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un lato senso, su una corsia o verso determinate direzioni;
14. Coppa giratoria: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia;
15. Attraversamento pedonale: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni;
16. Curva: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilita';
17. Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilita';
18. Passo carrabile: zona per l'accesso dei veicoli alle proprieta' laterali;
19. Passaggio a livello con barriere: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla, circolazione nel senso di marcia.
Art. 3 Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati
1. Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici, puo' sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati.
2. Il Prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. L'ente proprietario della strada puo' con ordinanza:
a) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli;
c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;
d) disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico;
e) stabilire l'obbligo dell'impiego di mezzi antisdrucciolevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve.
4. Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera a), possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.
5. L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, puo' con ordinanza prescrivere ai conducenti lo obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza.
6. Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, puo' essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici.
7. Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.
8. Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali o dal competente capo del Compartimento della viabilita'; per le strade militari dal comandante della Zona militare territoriale al quale spettano altresi' i poteri indicati nei commi primo e secondo.
9. Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, contro quelle del comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa.
10. Per le autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso.
11. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.
Art. 4 Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo;
b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando cio' sia necessario per motivi di pubblico interesse;
c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose;
d) quando l'intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera d), sono di competenza dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta possono essere accordati, per accertate necessita', per messi subordinati a speciali condizioni e cautele.
5. I Comuni possono:
a) stabilire con ordinanza del sindaco aree sulle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli;
b) assumere con deliberazione del Consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli, su aree destinate a tale scopo;
c) concedere con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni.
6. Le concessioni sono accordate di preferenza, a parita' di ogni altra condizione, agli Automobile clubs e per gli autocarri all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).
7. Le aree indicate nel quinto comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico.
8. Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia ovvero lo dia, in concessione su parte della stessa area o su altra area posta nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio senza custodia.
9. Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma.
10. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.
Art. 5 Veicoli esclusi dalle autostrade
1. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, anche in via permanente, determinate categorie di veicoli, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove trattisi di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea il provvedimento e' adottato di concerto col Ministro per i trasporti.
Art. 6 Tregge e slitte
1. La circolazione delle tregge e' ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli.
2. La circolazione delle slitte e' ammessa soltanto quando le strade sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 7 Occupazione di suolo stradale
1. L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non puo' essere consentita, salvo casi di necessita' o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilita'.
2. Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densita' di traffico, a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.
3. Salvo casi di necessita', l'occupazione di marciapiedi o banchine puo' essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, sempreche' rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.
Art. 8 Lavori e depositi sulle strade
1. Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve:
a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito;
b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi;
c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a striscie bianche e rosse;
d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso di scarsa visibilita', fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza;
e) porre, fuori dei centri abitati, il segnale "lavori" da entrambe le parti in prossimita' dei lavori o dei depositi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Art. 9 Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocita' con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal Questore.
2. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate.
3. Per le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie, sono competenti ad accordare la autorizzazione i Prefetti delle Province nel cui territorio le gare medesime debbono aver luogo.
4. Per le gare di velocita' l'autorizzazione e' subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali assistito da un rappresentante dell'Autoimobile Club d'Italia, se si tratti di gara automobilistica, o della Federazione motociclistica italiana, se si tratti di gara motociclistica, ed al nulla osta del Ministro per i lavori pubblici.
5. Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche, concesse od autorizzate, al collaudo interviene un rappresentante dell'Ispettorato della motorizzazione civile.
6. L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara.
7. Puo' essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, quando, anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per le quali non sia
ammessa una velocita' media eccedente i cinquanta chilometri all'ora.
8. Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale
autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al Questore, il quale puo' modificare a suo giudizio gli itinerari per motivi di incolumita' pubblica.
9. Chiunque organizza su strada una competizione sportiva senza l'autorizzazione, ovvero non osserva le condizioni per essa stabilite, e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda, da lire diecimila a lire quarantamila. Se si tratta di gare di velocita' con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori la pena e' dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
10. Chiunque viola il divieto di transito e' punito con la ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 10 Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali
1. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente territorialmente nel luogo di inizio del trasporto od ove ha sede l'impresa proprietaria del veicolo puo' autorizzare:
a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli articoli 32 e 33, salva sempre l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 37;
b) il trasporto di cose che, per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nell'articolo 33, ove siano addotti giustificati motivi;
c) la circolazione dei veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni ed i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.
2. Per le autostrade l'autorizzazione e' data dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. L'autorizzazione e' data per determinati periodi di tempo o per piu' trasporti di volta in volta.
4. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada.
5. L'autorizzazione puo' essere data quando sia compatibile con la conservazione del manto stradale e con la stabilita' dei manufatti.
6. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione, e viene fissato l'indennizzo eventualmente dovuto per l'eccezionale usura della strada, entro i limiti stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici, tenuto conto della presumibile usura della strada in relazione alle cose da trasportare, il tipo di veicolo e al periodo di tempo per il quale e' richiesta l'autorizzazione.
7. In ogni caso l'autorizzazione non puo' essere accordata per gli autoveicoli o rimorchi, qualora venga superato il limite potenziale di carico indicato nella carta di circolazione, e per i motoveicoli.
8. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno dettate disposizioni per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali con autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di carri ferroviari ed ai veicoli eccezionali adibiti allo stesso scopo.
9. Chiunque esegue trasporti eccezionali o circola con un veicolo eccezionale senza autorizzazione, ovvero non osserva le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
10. Chiunque circola senza avere con se' l'autorizzazione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 11 Insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminose
1. Sono vietati le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione e ubicazione possano, a giudizio dell'ente propietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonche' le sorgenti luminose che producono abbagliamento.
2. Sui veicoli e' vietata qualsiasi pubblicita' luminosa o, a luce riflessa che possa generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di segnalazione.
3. Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati e degli agglomerati costituiti da non meno di venticinque fabbricati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Per le autostrade o strade in concessione l'autorizzazione e' data dal concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente. Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione e' data previa, presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente autorita'.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal precedente comma non devono superare la superficie di sei metri quadrati; non devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal confine della carreggiata; non devono essere collocati a distanza minore di duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i segnali stessi. La distanza fra i cartelli sara' stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Inoltre non possono essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce e pareti rocciose.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi alle disposizioni del presente articolo debbono essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine, che comunque non puo' superare quindici giorni, stabilito nella diffida dell'ente proprietario della strada o, per le autostrade in concessione, dell'ente concedente.
6. Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'ente a spese del titolare dell'autorizzazione. Il Prefetto, riconosciutane la, legalita', rende esecutoria la nota delle spese, da riscuotersi con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato stabilita dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.
7. Le disposizioni dei commi quinto e sesto si applicano anche alle insegne e alle sorgenti luminose, sostituito al titolare della autorizzazione il proprietario delle medesime.
8. Nulla e' innovato, per quanto riguarda il collocamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari, alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico, protezione delle bellezze naturali e tutela del paesaggio.
9. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le altre disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
Art. 12 Strade vicinali
1. Per le strade vicinali, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente titolo sono esercitati dal Comune.
Titolo II. Segnalazione stradale
Art. 13 Segnali stradali
1. I segnali stradali sono di pericolo, di prescrizione e di indicazione.
2. Gli enti proprietari delle strade:
a) sono obbligati a porne fuori dei centri abitati i segnali di pericolo.
L'obbligo di porre sulle strade affluenti il segnale "strada con diritto di precedenza" fa carico agli enti proprietari delle strade con precedenza.
Il segnale "passaggio a livello" deve essere posto anche sulle strade che conducono a quella nella quale si trova il passaggio qualora dette strade sbocchino nel tratto compreso tra il passaggio a livello e il relativo segnale. Su un pannello rettangolare deve essere posta, qualora occorra, una indicazione aggiuntiva che denoti la direzione nella quale si trova il passaggio a livello.
In prossimita' dei passaggi a livello situati su strade statali, ovvero provinciali o comunali a traffico intenso, debbono essere posti anche i segnali intermedi supplementari;b) nei centri abitati curano l'apposizione dei segnali di pericolo ritenuti necessari;
c) sono obbligati a porre i segnali di prescrizione: L'obbligo di porre, all'ingresso e all'uscita degli abitati, i segnali di inizio e fine di limitazione di velocita' fa carico ai Comuni; quello di porre il segnale "arrestarsi al crocevia" fa carico agli enti proprietari delle strade a favore delle quali e' prescritta la fermata;
d) curano l'apposizione dei segnali di indicazione quando li ritengano opportuni. Hanno l'obbligo di porre prima e dopo i crocevia di strade entrambe con precedenza i segnali "termine della precedenza" e "strada con precedenza", a meno che su una delle due strade non sia stato posto il segnale "arrestarsi al crocevia".
Comuni sono obbligati a porre all'ingresso del centro abitato il relativo segnale;e) autorizzano l'impiego dei segnali che indicano posti ausiliari, escluso il segnale "posto di soccorso"; l'apposizione di tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari.
I segnali stradali debbono essere tenuti in perfetta efficienza e, fuori dei centri abitati, debbono essere integrati da dispositivi a luce riflessa.
3. Per le austrade in concessione gli obblighi previsti dal presente articolo fanno carico al concessionario.
Art. 14 Segni sulla carreggiata
1. La segnalazione stradale mediante segni sulla carreggiata, da porre a cura e spese degli enti proprietari delle strade, comprende segni longitudinali, segni trasversali ed altri segni.
2. I segni longitudinali sono costituiti da strisce continue e discontinue.
3. Le strisce continue longitudinali delimitano le corsie o il senso di marcia e non debbono essere oltrepassate.
4. Le strisce discontinue longitudinali delimitano anche esse le corsie o il senso di marcia sia possono essere oltrepassate.
5. Una striscia continua longitudinale puo' affiancarne altra discontinua. Il conducente puo' oltrepassare i segni quando la striscia discontinua si trova immediatamente alla sua sinistra; non puo' oltrepassarli quando si trova immediatamente alla sua sinistra la striscia continua.
6. I veicoli non possono marciare a cavallo delle strisce.
7. La delimitazione dei sensi di marcia, qualora esigenze della circolazione lo richiedano, puo' essere tracciata in posizione differente dalla mezzeria della carreggiata. Inoltre sulle strade a piu' di quattro corsie la delimitazione dei sensi di marcia puo' essere temporaneamente spostata, purche' la nuova delimitazione sia adeguatamente indicata.
8. Strisce longitudinali poste sul margine della carreggiata ne indicano il limite.
9. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati a porre, in prossimita' dei passaggi a livello muniti di barriere che sbarrano soltanto la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia, una striscia continua longitudinale che delimita detta parte della carreggiata.
10. I segni trasversali sono costituiti da strisce continue e discontinue.
11. Le strisce continue trasversali indicano il punto in cui i conducenti si debbono fermare per effetto di una segnalazione di arresto.
12. Le strisce discontinue trasversali delimitano gli attraversamenti pedonali o indicano gli attraversamenti zebrati per pedoni o per ciclisti.
13. Le strisce che delimitano attraversamenti pedonali possono essere continue quando una di esse delimita anche il punto in cui i conducenti si debbono fermare per effetto di una segnalazione di arresto.
14. Sono considerate strisce continue le file di chiodi e di altri elementi sia longitudinali che trasversali.
15. Gli altri segni sono impiegati per indicare le direzioni, zone escluse dal traffico, ostacoli sulla carreggiata, fermate di autobus e filobus o per iscrizioni e per delimitare zone di parcheggio o per simili scopi.
16. I segni sulla carreggiata possono essere integrati con dispositivi a luce riflessa.
17. Chiunque non osserva il comportamento indicato dai segni sulla carreggiata, sempreche' il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 15 Segnalazione dei passaggi a livello
1. Le barriere dei passaggi a livello debbono essere dipinte esternamente a strisce bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Alle barriere possono essere aggiunte una o piu' luci rosse, una delle quali in corrispondenza dell'estremita' libera se trattisi di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia.
2. Qualora le barriere dei passaggi a livello siano manovrate a distanza e non siano visibili per la loro ubicazione dal posto di manovra, i passaggi stessi debbono essere provvisti di un dispositivo di segnalazione acustica, eventualmente integrato con altro ottico, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere.
3. In caso di guasti ai meccanismi di chiusura dei passaggi a livello le barriere sono sostituibili con uno o piu' cavalletti che possono anche non chiudere tutta la carreggiata. I cavalletti debbono essere dipinti a strisce bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Le barriere sono altresi' sostituibili con una bandiera rossa di giorno o con una luce rossa, manovrate dall'addetto alla custodia del passaggio a livello.
4. I passaggi a livello senza barriere debbono essere segnalati nella immediata vicinanza della, strada ferrata con la croce di Sant'Andrea, installata a cura e spese dell'esercente la ferrovia.
5. Tale croce deve essere doppia se la linea ha due o piu' binari. Gli enti proprietari delle strade non hanno diritto a compenso per la eventuale occupazione del suolo.
6. Nei passaggi a livello senza barriere provvisti di segnalazione luminosa, questa indica l'avvicinarsi dei treni mediante due luci rosse lampeggianti alternativamente, accompagnate da un segnale acustico, poste sulla destra della strada, possibilmente sullo stante della croce di Sant'Andrea. Un'altra luce rossa lampeggiante o altre due luci rosse lampeggianti alternativamente possono essere poste sulla sinistra della strada quando le circostanze lo richiedano. Le luci possono essere rese visibili dalla parte posteriore.
7. I passaggi a livello provvisti di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia debbono essere muniti della segnalazione luminosa indicata nel precedente comma.
8. Da entrambi i lati dei passaggi a livello senza barriere, esclusi quelli provvisti di segnalazione luminosa, deve essere assicurata una sufficiente visibilita' della strada ferrata, tenendo conto in particolare della velocita' massima dei treni.
9. Le opere necessarie per assicurare detta visibilita' hanno carattere di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza, ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'. In caso di contestazione decide in via amministrativa il Ministro per i trasporti.
10. I conducenti, approssimandosi a un passaggio a livello, debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
11. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere gli utenti della strada, debbono essere in grado di fermarsi senza impegnare i binari, e, assicuratisi che nessun treno sia in vista, attraversare rapidamente i binari.
12. Gli utenti della strada non debbono attraversare un passaggio a livello quando siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere ovvero funzioni il dispositivo di segnalazione acustica o ottica che avverta della imminente chiusura delle medesime o siano in funzione i mezzi che eventualmente le sostituiscono, ne' quando siano accese le luci rosse lampeggianti.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi nono e decimo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma undicesimo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Art. 16 Segnali manuali degli agenti preposti al traffico
1. I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il traffico sono i seguenti:
a) braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella di marcia, per vietare il passaggio;
b) braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di marcia, per consentire il passaggio;
c) un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli effetti ha il valore della luce gialla di cui all'art. 17, lettera c).
2. Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione.
3. Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
4. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia, nonostante l'agente vieti il passaggio la pena e' dell'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 17 Segnali luminosi di circolazione
1. Le luci dei semafori installati per regolare il traffico sono di colore rosso, verde e giallo, ovvero soltanto di colore giallo, ed hanno il seguente significato:
a) la luce rossa vieta il passaggio;
b) la luce verde consente il passaggio;.
c) la luce gialla dopo la verde vieta di oltrepassare il segnale a meno che i veicoli vi si trovino cosi' prossimi, al momento della accensione, che non possano piu' arrestarsi in condizioni di sicurezza sufficienti prima di avere oltrepassato il segnale stesso;
d) la luce gialla lampeggiante prescrive di usare prudenza e diminuire la velocita'.
2. Qualora la luce rossa sia integrata da frecce verdi i conducenti di veicoli che si trovano in una determinata fila debbono seguire la direzione indicata dalla freccia.
3. La luce rossa puo' inoltre essere integrata da speciali segnali luminosi per consentire determinati passaggi di trams; anche la luce verde puo' essere integrata da speciali segnali luminosi per vietare determinati passaggi di trams.
4. Speciali segnali luminosi possono essere riservati a pedoni.
5. I limiti dei salvagente, coppe giratorie e simili, posti sulla carreggiata, possono essere segnalati con luci gialle o dispositivi a luce riflessa gialla; debbono essere segnalati quando l'illuminazione pubblica non li renda visibili.
6. I margini della carreggiata possono essere segnalati con dispositivi a luce riflessa: rossa quella di destra e bianca quella di sinistra.
7. Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione e' punito con l'ammenda, da lire quattromila a lire diecimila.
8. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 18 Divieto di segnali diversi
1. Sono vietati sia l'impiego di segnali diversi da quelli prescritti, sia l'applicazione di segnali in modo diverso da quello prescritto.
Art. 19 Norme di attuazione in materia di segnalazione stradale
1. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i segnali stradali, i segni sulla carreggiata e i tipi dei semafori; le caratteristiche e le modalita' di applicazione della segnalazione stradale.