Sez. 3 - , Sentenza n. 20897 del 17/10/2016 (Rv. 642930 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Impossibilità del danneggiato di identificare l'assicuratore - Mancanza di colpa - Azione risarcitoria non preceduta dalla richiesta ex art. 22 l. n. 990 del 1969 - Improponibilità della domanda - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il principio della improponibilità della domanda di risarcimento del danneggiato, prima che siano decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta di danno all'assicuratore del danneggiante, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 (che sostanzialmente riproduce l'art. 22 l. n. 990 del 1969), non trova applicazione quando il danneggiato si sia trovato nella incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore, e quindi di provvedere al relativo adempimento, evenienza ipotizzabile quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l'assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, non esistendo nel nostro ordinamento un sistema di pubblicità dei contratti assicurativi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)