Sez. 1, Sentenza n. 4075 del 13/07/1979 (Rv. 400577 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DELL'IMPRENDITORE IN OCCASIONE DI UNA PRECEDENTE ISTRUTTORIA FALLIMENTARE A SUO CARICO - SUCCESSIVA ISTANZA DI FALLIMENTO - AVVISO DI CONVOCAZIONE - COMUNICAZIONE AL PREDETTO DOMICILIO ELETTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DELL'IMPRENDITORE IN OCCASIONE DI UNA PRECEDENTE ISTRUTTORIA FALLIMENTARE A SUO CARICO - SUCCESSIVA ISTANZA DI FALLIMENTO - AVVISO DI CONVOCAZIONE - COMUNICAZIONE AL PREDETTO DOMICILIO ELETTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La circostanza che il debitore, in occasione di una precedente istruttoria fallimentare a suo carico, abbia indicato od eletto domicilio, non implica che il tribunale, prima di provvedere su successiva istanza di fallimento, debba far recapitare presso detto domicilio l'avviso di convocazione, in ottemperanza dell'art 15 della legge fallimentare (nel testo fissato dalla Corte costituzionale con sentenza n 141 del 1970). Anche in questa ipotesi, pertanto, tale norma deve ritenersi osservata quando l'avviso di convocazione del debitore, recapitato presso il luogo di residenza, sia rimasto senza effetto per comportamento imputabile al debitore stesso, trasferitosi per ignota destinazione.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)