Sez. 5, Sentenza n. 4746 del 10/11/1994 Cc. (dep. 07/12/1994) Rv. 200298 - 01
Pena - In genere | Pene sostitutive - Applicazione - Condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 59, secondo comma, lett. a) della legge n. 687/1981 - Estremi: terza condanna per reati della stessa indole nell'ultimo decennio, anteriore alla definizione del giudizio - Tempo delle precedenti condanne - Irrilevanza.
Pena - In genere
Ai fini dell'integrazione della condizione soggettiva ostativa della sostituzione della pena, secondo il dettato art. 59, secondo comma, lett. a) della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sufficiente che nell'ultimo decennio, anteriore alla definizione del giudizio, sia intervenuta, a carico del giudicabile, la terza (o ulteriore) condanna per reati della stessa indole, mentre non rilevano i tempi delle due o più condanne precedenti.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 com. 2 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)