Sez. 4, Sentenza n. 11129 del 21/10/1988 Ud. (dep. 17/11/1988) Rv. 179740 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - VOLONTARIETÀ DELL'EVENTO - NECESSITÀ - VERIFICA SUI PRESUPPOSTI E REQUISITI - ECCESSO COLPOSO - ESAME SUCCESSIVO - OBBLIGATORIETÀ - CASO DI SPECIE.*
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - VOLONTARIETÀ DELL'EVENTO - NECESSITÀ - VERIFICA SUI PRESUPPOSTI E REQUISITI - ECCESSO COLPOSO - ESAME SUCCESSIVO - OBBLIGATORIETÀ - CASO DI SPECIE.*
In tema di legittima difesa, colui il quale agisce in tale stato, vuole l'evento quale conseguenza della propria Azione diretta a difendere un diritto posto in attuale pericolo da una offesa ingiusta altrui; cioè, egli ha volontà (e, quindi, dolo) di produrre quell'evento (penalisticamente riprovevole nella sua oggettività). Ne consegue che, della sussistenza dell'elemento intenzionale, in ordine all'evento, va eseguita una precisa indagine diretta all'accertamento della sua volizione o, almeno, previsione, costituendo Obbligo del giudice, prima di ritenere operante la esimente in parola, nella sua effettività, putatività o eccesso, accertare se l'agente avesse, con la sua Azione, inteso provocare quelle conseguenze che costituiscono l'evento del reato per cui fu iniziata l'Azione penale. La punibilità del fatto dovrà essere esclusa soltanto se, da una successiva indagine, dovesse risultare che la intenzionalità (anche sotto l'aspetto della mera previsione) nella produzione dell'evento (voluto) fosse stata determinata da una necessità difensiva di diritti ingiustamente offesi. In relazione a tale indagine va affrontato, perché condizionato all'accertamento della intenzionalità e della previsione dello evento, nonché alla necessità e legittimità della difesa, l'esame dei mezzi difensivi posti in essere, e il conseguenziale giudizio, ove ricorra, sull'eccesso per sproporzione. (fattispecie in cui l'agente aveva sparato un colpo di arma da fuoco, attraverso il varco creato dall'aggressore sulla porta del vano, nel quale si era rinserrato, uccidendo quest'ultimo. La Corte, affermando il principio di cui sopra, ha evidenziato che il giudice del merito, prima di procedere (tout court, come in effetti aveva fatto), al giudizio sulla proporzionalità tra offesa e difesa, e, quindi, concludere per l'eccesso, avrebbe dovuto affrontare approfonditamente l'esame del dato processuale, al fine di verificare (e darne motivata contezza) se l'agente avesse voluto (nei termini in massima specificati) uccidere l'aggressore). (V mass n 164567).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)