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Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche

Testo in vigore al

Art. 6

1. Il mutuatario puo' domandare la purgazione dell'immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute.

2. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente sono comunque valide ed efficaci, nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza.

3. Le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L'Ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire la rinnovazione delle ipoteche.

4. Per gli effetti dell'articolo 2839 del codice civile e in deroga al disposto del numero 2) del secondo comma del detto articolo, l'Ente elegge il domicilio nel luogo della sua sede.

Art. 7

1. Le spese per l'iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione e cancellazione di ipoteca sono a carico del debitore.

2. Sono parimenti a carico del debitore le spese:

  1. a) di perizia e degli altri atti necessari relativamente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3;

  2. b) di assicurazione degli immobili contro i danni da incendi di cui all'articolo 19, comma 1;

  3. c) per la trattazione delle operazioni di cui alla presente legge e la stipula degli atti relativi.

Art. 8

1. I debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo agli Enti un compenso, da stabilirsi contrattualmente, correlato al capitale restituito anticipatamente.

2. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del loro debito originario, hanno diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Le riduzioni parziali si effettuano con l'esibizione al conservatore dei registri immobiliari di una dichiarazione dell'Ente creditizio autenticata dal notaio.

3. I debitori hanno il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o piu' immobili ipotecati in favore dell'Ente quando, dai documenti da loro prodotti o da perizie, risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia spettante all'Ente per le rimanenti somme dovute a norma di legge.

Capo III. Operazioni di credito edilizio

Art. 9

1. Il credito edilizio ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni garantiti da ipoteca destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione, sopraelevazione e recupero di immobili.

2. Ai mutui ed anticipazioni si applica la normativa concernente le operazioni di credito fondiario, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

3. L'ammontare di ciascun mutuo od anticipazione puo' raggiungere il 90 per cento del costo della costruzione, ivi compreso quello dell'area, o della spesa necessaria alla realizzazione della sopraelevazione, ricostruzione, riparazione, trasformazione e recupero di immobili.

4. Non e' di ostacolo alle operazioni di credito edilizio la precedenza di iscrizioni ipotecarie, ove il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda la percentuale prevista dal comma 3. Qualora le precedenti iscrizioni ipotecarie siano a favore dell'Ente concedente, il nuovo prestito puo' fare riferimento, anziche' al valore di queste ultime, al capitale residuo del precedente mutuo.

5. I mutui di cui al presente articolo possono essere erogati anche col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati.

6. Nel caso che i lavori per i quali e' concesso il mutuo siano ritardati o sospesi, gli Enti, secondo i criteri di cui all'articolo 8 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, possono provvedere alla vendita dell'edificio incompiuto, ovvero curarne il completamento per alienarlo successivamente.

Capo IV. Operazioni di credito alle opere pubbliche

Art. 10

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni per la realizzazione di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome, delle societa' dagli stessi enti pubblici costituite, di imprese concessionarie delle opere e degli impianti predetti, nonche' di soggetti privati.

2. Il requisito di opera pubblica o di pubblica utilita' relativamente ai soggetti privati deve risultare da leggi o da provvedimenti di una pubblica amministrazione.

3. I mutui e le anticipazioni possono essere concessi fino all'intero importo della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera o dell'impianto e sono erogabili anche con il sistema dei versamenti rateali in base a stati di avanzamento. A tali operazioni si applica, in quanto compatibile, la normativa concernente il credito fondiario.

4. I finanziamenti dovranno essere assistiti da una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi; altre garanzie ritenute idonee dagli Enti. Oltre che dalle suddette garanzie, i finanziamenti potranno essere assistiti da privilegio sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri.

5. Il privilegio e' costituito con la pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia nella quale e' o sara' situata ciascuna opera ed impianto, nonche' in quella ove ha sede il soggetto proprietario dell'opera o dell'impianto da finanziare. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al numero 5) dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

Capo V. Operazioni di provvista

Art. 11

1. Le operazioni di credito di cui alla presente legge, oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, possono essere effettuate con le somme ricavate dalle emissioni di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi e dalle altre forme di provvista consentite, nei limiti stabiliti dalle altre disposizioni regolanti la materia.

2. Alle emissioni obbligazionarie previste al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

3. L'ammontare delle obbligazioni e' garantito, oltreche' dai crediti nascenti dalle operazioni di finanziamento, anche dal patrimonio dell'Ente.

4. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono essere al portatore o nominative, e queste anche con cedola al portatore. Le obbligazioni al portatore possono essere convertite in nominative, e viceversa, su richiesta e a spese rispettivamente del possessore e dell'intestatario.

5. L'Ente ha la facolta' di acquistare le proprie obbligazioni sul mercato.

6. Al rimborso delle obbligazioni si provvede in conformita' al regolamento stabilito all'atto delle emissioni di ciascuna serie; nel caso di estrazione a sorte il rimborso e' effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 15.

7. L'Ente ha anche la facolta' di rimborsare anticipatamente le obbligazioni emesse qualora cio' sia espressamente previsto nell'ambito del regolamento di cui al comma 6.

8. Le firme sulle obbligazioni possono essere apposte con sistemi meccanici.

Art. 12

1. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, puo' stabilire limiti quantitativi alla raccolta di risparmio mediante emissione di titoli.

Art. 13

1. Le obbligazioni sono incluse tra i titoli ammessi di diritto alla quotazione in Borsa.

2. Le quotazioni delle obbligazioni sono effettuate al corso secco.

Art. 14

1. Le obbligazioni possono essere ricevute in pegno per anticipazione da tutte le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dai rispettivi istituti centrali di categoria.

2. I capitali che per legge, regolamento, contratto o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili o altrimenti, possono essere investiti o convertiti in obbligazioni emesse dagli Enti.

3. I soggetti che, per legge o statuto, hanno l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, possono investire fino ad un quarto, rispettivamente del tutto o della parte, in obbligazioni emesse dagli Enti.

4. Le obbligazioni possono essere accettate per cauzione dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di Borsa del semestre precedente se, al momento in cui la cauzione e' prestata, il loro corso non e' piu' basso.

Art. 15

1. L'estrazione delle obbligazioni, prevista dall'articolo 11, comma 6, va effettuata alla presenza di un notaio almeno un mese prima della scadenza del termine di pagamento della cedola.
L'estrazione e' pubblica e di essa viene data notizia almeno dieci giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I numeri delle obbligazioni estratte devono essere pubblicati a cura dell'Ente emittente, entro trenta giorni dall'estrazione, in appositi bollettini da diffondere immediatamente presso gli enti incaricati del servizio delle obbligazioni e tenuti a disposizione del pubblico. Entro lo stesso termine si deve provvedere alla pubblicazione di appositi bollettini riportanti anche i numeri delle obbligazioni estratte precedentemente che non siano state presentate per il rimborso.

3. Le obbligazioni e le cedole annesse, rimborsate a seguito di estrazione a sorte o che per qualunque titolo cessano di avere valore, devono essere annullate.

4. Maturato il termine di prescrizione, le obbligazioni e le cedole anzidette devono essere distrutte.

5. La distruzione dei titoli obbligazionari e delle cedole puo' avvenire anche prima del termine di prescrizione qualora gli Enti provvedano, nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia, alla loro riproduzione fotografica, che dovra' essere conservata fino alla scadenza del termine suddetto; tale possibilita' e' ammessa anche per le obbligazioni emesse in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.

Capo VI. Disposizioni comuni

Art. 16

1. Il pagamento di interessi, rate di ammortamento, compensi e rimborsi di capitale non puo' essere ritardato da alcuna opposizione.

2. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza.

3. La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e resa pubblica in ciascun locale, aperto al pubblico, dell'Ente.

Art. 17

1. Il pagamento ritardato oltre i trenta giorni di almeno due rate consecutive ripetuto per ulteriori due volte consente di applicare la condizione risolutiva nel caso di pagamento ritardato oltre i trenta giorni di una sola ulteriore rata.

2. Nei confronti dei debitori morosi a fronte dei prestiti concessi ai sensi della presente legge, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni disciplinanti il procedimento esecutivo di cui ai titoli VII e VIII del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18

1. Gli Enti possono offrire mutui ed anticipazioni con rate a carico dei mutuatari sia costanti, sia variabili nel tempo.

2. Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui ed anticipazioni il cui capitale da rimborsare o il cui interesse siano soggetti a rivalutazione in applicazione di clausole di indicizzazione, il credito dell'Ente e' garantito dall'ipoteca iscritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto, per effetto dell'applicazione delle suddette clausole, per capitale, interessi, spese ed accessori.

3. Per ottenere l'automaticita' dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal comma 2, la nota di iscrizione di detta ipoteca deve contenere, anche senza altre successive formalita', l'indicazione che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto previsto allo stesso comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento, anche in caso di proce- dure esecutive regolate da leggi speciali.

Art. 19

1. Gli immobili da ipotecare a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro i danni dell'incendio. Il contratto di prestito deve contenere il vincolo a favore dell'Ente, col conseguente diritto a percepire direttamente dall'assicuratore l'indennita' da questi dovuta. Il vincolo deve essere espressamente accettato dall'assicuratore. L'Ente ha facolta' di ottenere che l'assicurazione sia stipulata a suo nome e che il pagamento del premio annuale sia eseguito per suo mezzo. In tal caso il premio di assicurazione e' sommato all'ammontare della rata di ammortamento e versato con la medesima.

2. Le somme dovute dagli assicuratori per indennita' di perdite o deterioramento sono versate all'Ente creditore ed imputate a totale o parziale estinzione del debito come pagamento anticipato.

3. Le indennita' pagate dall'assicuratore con consenso dell'Ente e con le cautele che si ritenga opportuno adottare possono essere restituite ai debitori allo scopo di riparare i danni.

4. Le medesime disposizioni si estendono ad ogni altro ramo di assicurazione relativo agli immobili.

5. In caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitu' coattiva le indennita' sono versate all'Ente creditore sino a concorrenza del suo credito, fatti salvi i diritti dei terzi.

6. In caso di espropriazione parziale per pubblico interesse, qualora la restante parte dell'immobile ipotecato sia sufficiente a garantire la somma residuale del mutuo, l'Ente deve consentire la sua continuazione senza che sia da esso riscossa e imputata a diminuzione del mutuo stesso la somma dovuta per indennita', tranne che per le rate scadute e non pagate.

Art. 20

1. I libri ed i registri dell'Ente, qualora tenuti secondo le modalita' stabilite dall'articolo 2710 del codice civile, come pure i loro estratti, possono fare prova in giudizio anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

Art. 21

1. Nel rispetto delle altre disposizioni e, in particolare, delle norme regolanti la sua attivita', l'Ente ha facolta', previa comunicazione al debitore da questi ricevuta con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, di cedere, pro soluto, i propri crediti e i relativi diritti e di rendersi cessionario di crediti.

2. Per effetto della cessione il credito deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con il cessionario.

Art. 22

1. Anche in deroga a disposizioni di legge, per gli aumenti di capitale e dei fondi di dotazione degli Enti sono necessarie soltanto l'autorizzazione di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e l'approvazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 23

1. Gli Enti possono detenere partecipazioni ed acquisire immobili nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia.

2. Gli immobili dei quali l'Ente divenga cessionario o aggiudicatario a tutela dei propri diritti di credito devono essere venduti nel termine di dieci anni dall'acquisto.

3. Il prezzo di vendita degli immobili di cui al comma 2, sempre quando non si faccia luogo alla continuazione del mutuo, puo' essere convenuto in rate, purche' pagabile nel termine di dieci anni dalla cessione o aggiudicazione, ovvero, in parte, mediante accensione di un mutuo presso l'Ente medesimo e, in parte, mediante rate pagabili nello stesso termine.

4. In tutti i casi nei quali l'aggiudicatario o l'acquirente possa beneficiare del mutuo esistente, nella misura consentita dalla legge, non e' necessaria la costituzione di nuova ipoteca, intendendosi continuativa la garanzia ipotecaria e trasferiti nell'aggiudicatario o nell'acquirente gli obblighi dell'originario contraente.

Capo VII. Utili e riserve

Art. 24

1. L'Ente deve assegnare almeno il 10 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'aumento del fondo di riserva ordinaria fino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la meta' del capitale versato o fondi equiparati.

2. Soddisfatto l'obbligo di cui al comma 1, puo' essere corrisposta agli azionisti o partecipanti una remunerazione sul capitale versato o fondi equiparati.

3. I fondi patrimoniali, ivi compresi i fondi di riserva, possono essere impiegati, oltre che per le operazioni previste dalla presente legge, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi dagli istituti di credito speciale e conti correnti con la Banca d'Italia o con le aziende di credito con le quali gli Enti intrattengono rapporti di corrispondenza.

Capo VIII. V i g i l a n z a

Art. 25

1. Agli Enti si applica l'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23.

2. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha facolta' di emanare provvedimenti di carattere generale, ovvero particolare, concernenti le operazioni e le altre attivita' degli Enti.

3. Le categorie di investimento previste dall'articolo 24, comma 3, la durata delle operazioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, nonche' le percentuali di credito concedibile, possono essere modificate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 26

1. Gli enti creditizi, costituiti in forma di societa' per azioni, esercenti il credito a medio e a lungo termine possono essere autorizzati dalla Banca d'Italia, alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, a estendere l'oggetto sociale a forme di credito a medio e a lungo termine differenti da quelle gia' esercitate.

2. Le relative istanze si intendono accolte se non sono respinte, con provvedimento motivato, entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione alla Banca d'Italia; il predetto termine puo' essere sospeso in pendenza della richiesta da parte della Banca d'Italia di dati e notizie integrativi.