Sez. 1, Sentenza n. 9301 del 11/06/1981 Ud. (dep. 21/10/1981) Rv. 150604 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - DPR N.413 DEL 1978 - REATO ESCLUSO DAL BENEFICIO - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA AGGRAVANTE E ATTENUANTE FAVOREVOLE ALL'IMPUTATO - IRRILEVANZA.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - DPR N.413 DEL 1978 - REATO ESCLUSO DAL BENEFICIO - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA AGGRAVANTE E ATTENUANTE FAVOREVOLE ALL'IMPUTATO - IRRILEVANZA.*
Le esclusioni oggettive dall'indulto, di cui all'art. 7 d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, sono determinate dalla tipicità delle fattispecie criminose, che destano particolare allarme sociale ed a prescindere dal fatto che, a seguito del giudizio di comparazione effettuato ai sensi dell'art. 69 cod. pen. in modo favorevole all'imputato, non vi sia stato in concreto aggravamento di pena. (Conf mass n 144482).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)