Sez. 5, Ordinanza n. 102 del 18/01/1995 Cc. (dep. 03/02/1995) Rv. 200465 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Effetto preclusivo - Eccezioni o censure attinenti al merito delle valutazioni sottese al consenso - Improponibilità - Conseguenza - Riconoscimento della sospensione condizionale della pena, malgrado i numerosi precedenti dell'imputato - Ricorso del procuratore generale - Inammissibilità - Ragione.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
In tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e adottate dal giudicante, precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell'impugnazione, che è quella di legittimità, di eccezioni o censure, attinenti al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato. Pertanto, è inammissibile il ricorso col quale il procuratore generale lamenti la concessione della sospensione condizionale della pena malgrado numerosi precedenti penali, peraltro non ostativi a termini di legge stante la prognosi di ravvedimento operata dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)