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Sez. 5, Sentenza n. 46509 del 27/11/2008 Ud. (dep. 17/12/2008) Rv. 242615 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Riprese fotografiche di un domicilio privato in cui si svolge abitualmente la vita della persona, pur in assenza di quest'ultima - Integrazione del reato di cui all'art. 615 bis cod. pen..
Stato
decisa il 2008-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242615-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che consenta ai giornalisti di introdursi nell'abitazione di un soggetto privato, in assenza di quest'ultimo, e di effettuare riprese fotografiche - successivamente diffuse sulla stampa e su trasmissioni televisive - dei locali e delle cose ivi contenute. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità penale - a titolo del reato di cui all'art. 615 bis oltre che a quello di cui all'art. 323 cod. pen. - di un ufficiale di polizia giudiziaria che aveva introdotto i cronisti nell'abitazione di un soggetto nei confronti del quale aveva eseguito una misura cautelare, contravvenendo ad ordini superiori che autorizzavano le sole riprese esterne dell'abitazione in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)