REGOLAMENTO (CEE) N. 797/85 DEL CONSIGLIO del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che non è possibile raggiungere gli obiettivi della politica agraria comune, enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, se non si aiuta l'agricoltura a migliorare l'efficienza delle proprie strutture, in particolare nelle regioni colpite da problemi molto gravi;
considerando che il miglioramento dell'efficienza delle strutture è un elemento indispensabile dello sviluppo della politica agraria comune; che esso deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari;
considerando che la diversità delle cause, della natura e della gravità dei problemi strutturali in agricoltura può richiedere soluzioni distinte a seconda delle regioni e adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni regione interessata; che si possono ottenere i risultati migliori se, fondandosi su una concezione e su criteri comunitari, gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune tramite i propri strumenti legislativi, regolamentari ed amministrativi;
considerando che nella Comunità la struttura agraria è caratterizzata da un vasto numero di aziende agricole in cui mancano le condizioni strutturali che consentirebbero di garantire redditi e condizioni di vita equi;
considerando che, in futuro, le uniche aziende in grado di adeguarsi allo sviluppo economico saranno quelle il cui impreditore possiede un'adeguata qualificazione professionale e la cui redditività è verificata mediante una contabilità ed un piano di miglioramento materiale;
considerando che, nell'attuale situazione economica, gli aiuti comunitari o nazionali devono essere concentrati su aziende il cui reddito di lavoro è inferiore ai redditi comparabili e che, di conseguenza, hanno maggiormente bisogno di tali aiuti;
considerando che l'adattamento delle strutture delle aziende tramite un incremento della produttività che si traduca in un aumento della produzione incontra ostacoli insormontabili a causa della situazione di mercato di numerosi prodotti agricoli; che risulta pertanto necessario concentrare tali aiuti sugli investimenti che consentono di ridurre i costi di produzione e di migliorare le condizioni di vita e di lavoro o agli investimenti intesi alla riconversione delle produzioni;
considerando inoltre che l'obiettivo di equilibrio dei mercati nella Comunità richiede condizioni specifiche per la concessione di aiuti agli investimenti nei settori della produzione suina e della produzione lattiero-casearia; che tale obiettivo rende indispensabile un divieto degli aiuti agli investimenti nel settore delle uova e del pollame;
considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto l'avviamento della loro attività, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;
considerando che la contabilità è uno strumento indispensabile per una corretta valutazione della situazione economica e finanziaria delle aziende, in particolare di quelle che si stanno ammodernando; che un incentivo finanziario può incoraggiare la tenuta della contabilità;
considerando che, nell'interesse di una produzione razionale e di un miglioramento delle condizioni di vita, è opportuno favorire anche la costituzione di associazioni aventi come scopo l'assistenza interaziendale o una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o un'attività in comune;
considerando che nello stesso contesto è opportuno anche incoraggiare la creazione di associazioni agricole aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione o di gestione;
considerando che il Consiglio, in base alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, ha adottato gli elenchi comunitari delle zone di montagna e di talune zone svantaggiate per le quali devono essere prese a livello comunitario misure particolari, adeguate alla loro situazione, in particolare per rispondere alle condizioni naturali della produzione e per garantire equi redditi agli agricoltori delle regioni stesse;
considerando che un'indennità intesa a compensare gli svantaggi naturali permanenti contemplati nella direttiva 75/268/CEE, concessa ogni anno agli imprenditori agricoli che esercitano stabilmente la loro attività nelle zone svantaggiate, può essere indispensabile per il conseguimento degli obiettivi assegnati all'agricoltura di tali zone; che occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare tale indennità, in funzione della gravità degli svantaggi esistenti, entro limiti e a condizioni determinati per i vari tipi di zona, tanto per gli importi quanto per le produzioni in questione;
considerando peraltro che il miglioramento dell'efficienza delle strutture delle aziende in queste zone, dati gli svantaggi permanenti, può essere effettuato soltanto se gli aiuti agli investimenti sono potenziati e se possono essere concessi ad investimenti limitati, di carattere turistico o artigianale, che consentano di combinare le attività agricole con quelle connesse con il turismo e l'artigianato;
considerando che la razionalizzazione delle aziende e la necessità di conservare l'ambiente naturale esigono la concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, nonché la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli ed alpeggi;
considerando inoltre che, per assicurare la conservazione dell'ambiente, occorre assimilare talune zone - caratterizzate da svantaggi specifici, come i parchi naturali o nazionali, nelle quali è necessario il mantenimento dell'attività agricola, eventualmente sottoposta a condizioni particolari - alle zone contemplate nell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE;
considerando che occorre prevedere la possibilità che gli Stati membri adottino misure particolari nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale in vista dell'introduzione o del mantenimento di pratiche agricole compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente naturale;
considerando che molte delle regioni difficili della Comunità, in particolare quelle determinate in virtù della direttiva 75/268/CEE, sono caratterizzate da problemi particolari, derivanti soprattutto da deficienze infrastrutturali, da strutture forestali insufficienti o da abitazioni rurali inadeguate e che l'eliminazione, o almeno la riduzione di questi problemi può costituire una condizione indispensabile per migliorare l'efficienza delle strutture agrarie; che è opportuno prevedere un quadro entro il quale potranno essere iscritte azioni specifiche destinate a contribuire alla soluzione di tali problemi, particolarmente gravi nelle regioni considerate;
considerando che la situazione dei mercati dei prodotti agricoli e le limitazioni che ne derivano per un adattamento delle strutture agricole aziendali esigono di completare le misure agricole in favore di queste aziende agricole con alcune misure forestali speciali, quali l'imboschimento di terre produttive agricole, la realizzazione di frangivento e di tagliafuoco, la costruzione di sentieri forestali ed il miglioramento dello sfruttamento delle superfici boscate;
considerando che le misure forestali sono in genere legate e possono contribuire:
- alla conservazione e al miglioramento del suolo, della fauna, della flora e del regime delle acque superficiali e sotterranee;
- alla produttività dei terreni agricoli tramite un miglioramento delle condizioni naturali di produzione agricola e a una migliore utilizzazione della manodopera in agricoltura;
considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un notevole miglioramento del livello della formazione generale, tecnica ed economica della popolazione agricola attiva, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione o della commercializzazione e per quanto riguarda i giovani che intendono intraprendere l'attività agricola o che si sono recentemente insediati in un'azienda;
considerando che la scarsità dei mezzi disponibili per la formazione ed il perfezionamento professionali, in particolare per i dirigenti ed i gestori di cooperative o associazioni agricole, costituisce, in molte zone, un ostacolo agli sforzi intesi alla realizzazione del necessario adattamento delle strutture agrarie;
considerando inoltre che la realizzazione di progettipilota, comprese le misure di divulgazione dei risultati dei lavori e dell'esperienza in materia di strutture agrarie, possono facilitare l'adattamento dell'agricoltura comunitaria;
considerando che il complesso delle misure previste presenta un interesse comunitario ed ha lo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le modifiche strutturali necessarie per il buon funzionamento del mercato comune; che queste misure rappresentano pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agraria comune1; che è opportuno inoltre potenziare il finanziamento comunitario per determinate ragioni e per determinati provvedimenti affinché le misure previste possano essere pienamente efficaci;
considerando che la Comunità, in quanto concorre al finanziamento di tale azione comune, deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per la sua attuazione contribuiscano a realizzarne gli obiettivi; che è quindi opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al comitato permanente delle strutture agrarie, istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola1, procedura che comporta, per gli aspetti finanziari, la consultazione del comitato del FEAOG, di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 729/70;
considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio devono poter esaminare annualmente, in base ad una relazione della Commissione, i risultati delle misure comunitarie e nazionali applicate, al fine di poter valutare la necessità di completare o di adattare il regime istituito;
considerando che le misure comunitarie, previste a livello orizzontale, richiedono un adattamento di talune azioni comuni specifiche decise dal Consiglio a favore di determinate regioni, alle condizioni previste da queste nuove misure,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per contribuire al continuo sviluppo dell'agricoltura nella Comunità, viene istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, che gli Stati membri dovranno mettere in atto, per migliorare l'efficienza delle aziende e contribuire all'evoluzione delle loro strutture, garantendo nel contempo una duratura conservazione delle risorse naturali dell'agricoltura.
2. Conformemente al titolo VIII la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e garanzia, sezione «orientamento», denominato in appresso «Fondo», all'azione di cui al paragrafo 1 riguarda le misure connesse con:
a) gli investimenti nelle aziende agricole e l'insediamento dei giovani agricoltori;
b) altre misure a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una contabilità e alla costituzione e al funzionamento di associazioni, servizi ed altre azioni destinate a più aziende;
c) le misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;
d) le misure forestali a favore delle aziende agricole;
e) l'adattamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna.
Titolo I. Regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
Art. 2
1.
Per contribuire a migliorare i redditi agricoli, nonché le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole, gli Stati membri istituiscono, a titolo dell'azione comune di cui all'articolo 1, un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole il cui imprenditore:
a) eserciti l'attività agricola a titolo principale;
b) possieda una sufficiente capacità professionale;
c) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda. Tale piano deve dimostrare, tramite un calcolo specifico, che gli investimenti sono giustificati dal punto di vista della situazione dell'azienda e della sua economia e che la realizzazione del medesimo produce un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione, in particolare del reddito da lavoro per unità di lavoro umano (ULU) nell'azienda.
d) si impegni a tenere una contabilità semplificata comportante almeno:
— la tenuta dei libri delle entrate-spese, con documenti giustificativi,
— l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda.
Tuttavia, su richiesta dell'imprenditore, gli Stati membri possono anche approvare un piano di miglioramento, se si dimostra che tale piano è necessario per mantenere il livello attuale del reddito da lavoro per ULU nell'azienda interessata. Qualora ci si avvalga di questa deroga, l'importo che può essere ammesso all'intervento del Fondo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, è ridotto del 20 %,
Tuttavia, nelle zone svantaggiate, stabilite conformemente agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana per quanto concerne il Mezzogiorno, comprese le isole, sono autorizzate ad accettare piani di miglioramento presentati durante i primi tre anni della presente azione comune da aziende che non soddisfino la condizione di cui al presente punto, purché il volume di lavoro dell'azienda non richieda più dell'equivalente di una ULU e gli investimenti previsti non superino i 25 000 ECU.
2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 è limitato alle aziende agricole
— il cui reddito da lavoro per ULU sia inferiore al reddito di riferimento di cui al paragrafo 3,
— il cui piano di miglioramento di cui al paragrafo 1, lettera c), non preveda un reddito da lavoro superiore al 120 % del reddito di riferimento.
3. Gli Stati membri stabiliscono il reddito di riferimento di cui al paragrafo 2, senza che esso possa superare il salario lordo medio dei lavoratori non agricoli nella regione.
4. Il piano di miglioramento di cui al paragrafo 1 comporto almeno
— una descrizione della situazione iniziale;
— una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;
— l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.
5.
Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore a titolo principale ai sensi del presente regolamento.
Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola deve essere pari o superiore al 50 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda deve essere inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.
Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono tale nozione, alla luce dei criteri di cui al comma precedente.
6. Gli Stati membri definiscono inoltre i criteri da prendere in considerazione per valutare la capacità professionale dell'imprenditore, tenendo conto del livello di formazione agricola e/o di una durata minima di esperienza professionale.
Art. 3
1. Il regime di aiuti di cui all'articolo 2 può riguardare investimenti:
— per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato,
— per l'adattamento dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro o realizzare risparmi di energia,
— per la tutela e il miglioramento dell'ambiente.
2.
La concessione dell'aiuto agli investimenti di cui al paragrafo 1 può essere esclusa o limitata qualora tali investimenti abbiano come conseguenza un aumento della produzione dell'azienda di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta i provvedimenti necessari e definisce in particolare i prodotti ai sensi del comma precedente. 3. Fatte salve le altre varie decisioni prese in virtù del paragrafo 2, la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 per investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia aventi come conseguenza un superamento del quantitativo di riferimento determinato in virtù degli articoli 2, 3 e 6 del regolamento (CEE) n. 857/841, modificato dal regolamento (CEE) n. 590/852, è esclusa, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento.
In tal caso, l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non porti il numero di vacche da latte a più di 40 per ULU e a più di 60 per azienda o, se l'azienda dispone di oltre 1,5 ULU, non comporti un aumento di oltre il 15 % del numero di vacche da latte.
Il Consiglio adotta su proposta della Commissione, al più tardi sei mesi dopo lo scadere del regolamento (CEE) n. 857/84, le condizioni per la concessione degli aiuti agli investimenti aventi come conseguenza un aumento della produzione lattiero-casearia, applicabili dopo lo scadere di detto regolamento.
4.
Fatte salve le alte varie decisioni prese in virtù del paragrafo 2, gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per investimenti concernenti il settore della produzione suina, destinati a determinare un aumento della capacità di tale produzione, sono limitati - per quanto si riferisce alle domande presentate prima del 31 dicembre 1986 - agli investimenti che consentono di raggiungere 500 posti per azienda per i suini da ingrasso e - per quanto riguarda le domande presentate tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987 - agli investimenti che consentono di raggiungere 400 posti.
Il posto necessario per una scrofa di allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta prima del 31 dicembre 1987 il regime applicabile alle domande presentate tra il 1o gennaio 1988 e il 31 dicembre 1989. In mancanza di una decisione del Consiglio a tale data, la Commissione fissa, in base alla procedura prevista all'articolo 25:
— il numero di posti per i suini che può essere raggiunto per azienda e che può formare oggetto dell'aiuto di cui al paragrafo 1, nel rispetto di una forcella compresa tra 300 e 500 posti per azienda,
— il massimale totale dei posti per i suini che può essere raggiunto nel rispetto di una forcella compresa tra 600 e 800 posti per azienda.
Inoltre, qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione di un aiuto per tale investimento è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 % degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda.
5. È esclusa la concessione degli aiuti agli investimenti di cui al paragrafo 1 nel settore delle uova e del pollame.
Art. 4
1.
Il regime di aiuti agli investimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, riguarda aiuti sotto forma di sovvenzione in conto capitale o loro equivalente in abbuono d'interessi o in ammortamento differito, o una combinazione di queste forme, concernenti gli investimenti necessari alla realizzazione del piano di miglioramento, escluse le spese dovute all'acquisto di:
— terre,
— bestiame vivo suino e avicolo nonché vitelli da macello.
Per il bestiame vivo può venire preso in considerazione solo il primo acquisto previsto dal piano di miglioramento.
Inoltre il regime di aiuti può riguardare garanzie per i mutui contratti e i relativi interessi, nel caso in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali.
2.
L'aiuto in conto capitale, di cui al paragrafo 1, può riguardare un volume di investimento di 60 000 ECU per ULU e di 120 000 ECU per azienda; gli Stati membri possono fissare limiti inferiori a questi importi.
Il valore degli aiuti di cui al paragrafo 1 è pari al 35 % e, nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, al massimo al 45 % dell'importo dell'investimento per i beni immobili e rispettivamente al 20 e al 30 % per gli altri tipi di investimenti.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, conformemente alla procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può autorizzare uno Stato membro a concedere, per un determinato periodo, aiuti superiori al livello di cui al comma precedente, qualora la situazione del mercato dei capitali di tale Stato lo giustifichi.
Tuttavia, per un periodo di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, in Grecia, in Irlanda e in Italia, il valore massimo degli aiuti, di cui al secondo comma, è maggiorato del 10 % dell'importo degli investimenti per gli investimenti che figurano in piani di miglioramento presentati in detto periodo.
Art. 5
Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 4 agli imprenditori che, dopo la realizzazione di un piano di miglioramento, continuano a soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3. Tuttavia il numero dei piani per beneficiario che possono essere accettati durante un periodo di sei anni è limitato a due e il volume totale degli investimenti che si può prendere in considerazione per il rimborso degli aiuti di cui all'articolo 28 è limitato a 60 000 ECU per ULU e a 120 000 ECU per azienda durante detto periodo.
Art. 6
1. Un piano di miglioramento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), può riguardare un'azienda singola o più aziende associate in vista di una fusione di tutte o di una parte delle aziende in questione.
2. Nel caso di aziende associate, il piano di miglioramento riguarda l'azienda associata come anche, eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.
3. Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 4 alle aziende associate se tutti gli imprenditori membri di un'azienda associata soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
4.
I massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5 possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata. I massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri solo nel caso di un'azienda che risulta da una fusione totale. Tali massimali non possono tuttavia superare:
— 120 vacche,
— tre volte il numero dei posti per i suini di cui all'articolo 3, paragrafo 4,
— 360 000 ECU di investimenti,
per azienda associata, comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.
5. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 25, può autorizzare uno Stato membro a concedere gli aiuti di cui all'articolo 4, alla condizioni fissate al paragrafo 4 del presente articolo, alle cooperative agricole il cui unico oggetto è la gestione di un'azienda agricola. Allo stesso tempo la Commissione determina le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a dette cooperative, nonché le condizioni e i limiti per un superamento del volume d'investimento indicato al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri fissano le condizioni cui devono soddisfare le aziende associate, in particolare:
— la forma giuridica,
— la durata minima, che deve essere di almeno sei anni,
— la formazione del capitale sociale,
— la partecipazione dei membri alla gestione.
Art. 7
Gli Stati membri possono concedere aiuti speciali ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni. Tali aiuti possono consistere in:
1.
aiuti per il primo insediamento in un'azienda agricola, a condizione che il giovane agricoltore si insedi in quanto agricoltore a titolo principale e la sua qualifica professionale sia di livello sufficiente al momento dell'insediamento o al più tardi due anni dopo l'insediamento e che l'azienda richieda un volume di lavoro equivalente almeno a una ULU.
Gli Stati membri definiscono la formazione professionale richiesta al momento del primo insediamento o entro i due anni successivi a detto insediamento affinché il premio sia ammissibile a titolo del FEAOG. Gli aiuti per l'insediamento possono consistere in:
a) un premio unico per un importo massimo ammissibile di 7 500 ECU. Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono di interessi equivalente;
b) un abbuono di interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento.
Il tasso dell'abbuono è del 5 % al massimo per un periodo di 15 anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore a 7 500 ECU.
Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono derivante dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti; 2) un aiuto supplementare agli investimenti, corrispondente al massimo al 25 % dell'aiuto concesso in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, a condizione che il giovane imprenditore presenti un piano di miglioramento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), entro un termine di cinque anni dal primo insediamento e sia in possesso dei requisiti professionali di cui al primo capoverso del punto 1.
Art. 8
1.
Sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, superiori agli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, maggiorati eventualmente dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 7, punto 2, ad eccezione degli aiuti:
— per la costruzione di fabbricati aziendali,
— per il trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità,
— per le opere di miglioramento fondiario,
a condizione che tali aiuti siano concessi in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento e degli articoli da 92 a 94 del trattato.
2.
Qualora gli Stati membri concedano aiuti per gli investimenti in aziende che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, il livello di tali aiuti deve restare inferiore di almeno un quarto a quello degli aiuti concessi a norma dell'articolo 4, ad eccezione degli aiuti per
— la realizzazione di risparmi di energia,
— la tutela e il miglioramento dell'ambiente,
— il miglioramento fondiario,
che possono raggiungere gli importi indicati all'articolo 4, paragrafo 2.
Tali aiuti possono essere concessi per un volume di investimenti totali di 60 000 ECU/ULU e 120 0000 ECU per azienda per un periodo di sei anni.
3.
In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere un aiuto transitorio per gli investimenti in piccole aziende agricole che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
Questo aiuto transitorio può essere concesso solo fino a concorrenza di un importo di investimenti di 25 000 ECU e non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle previste all'articolo 4, salvo eventualmente una maggiorazione pari all'aiuto di cui all'articolo 7, punto 2.
4.
Sono vietati gli aiuti per gli investimenti in aziende, qualora tali investimenti non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 o qualora l'articolo 4 non autorizzi la concessione di tali aiuti. Tuttavia gli aiuti di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere concessi:
— per investimenti nel settore delle uova e dei volatili da cortile, resi necessari da obblighi o imposizioni fissati dalle pubbliche autorità per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, purché essi non comportino un aumento della produzione,
— per investimenti nel settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di «foie gras»,
— per l'acquisto di bestiame che possa essere incoraggiato in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, senza che si tratti del primo acquisto.
Inoltre per quanto riguarda le aziende di cui ai paragrafi 2 e 3 il numero di vacche da latte di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è fissato a 40 per ULU e per azienda.
5.
I diveti e le limitazioni previsti dal presente articolo non si applicano:
— alle misure di aiuto all'acquisto di terre,
— ai crediti di esercizio agevolati per un periodo non superiore alla durata di una campagna agricola,
— alle misure di aiuto per l'acquisto di riproduttori maschi,
— alle garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi,
a condizione che essi siano conformi alle disposizioni degli articoli da 92 a 94 del trattato.
Titolo II. Altre misure a favore delle aziende agricole
Art. 9
1.
Gli Stati membri possono istituire un regime di incoraggiamento alla tenuta della contabilità nelle aziende agricole.
Tale regime comporta la concessione, agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano domanda, di un aiuto ripartito almeno sui primi quattro anni della tenuta di una contabilità di gestione nell'azienda, a condizione che la contabilità sia tenuta per un periodo di almeno quattro anni.
Gli Stati membri definiscono l'importo di detto aiuto all'interno di una forcella da 700 a 1 050 ECU.
2. La contabilità di cui al paragrafo 1:
a) comprende
— la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura;
— la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda; b) si conclude con la presentazione annuale:
— di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati,
— di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi e ricavi) redatti in modo dettagliato,
— degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.
3. Qualora l'azienda sia stata scelta da organismi designati dagli Stati membri per raccogliere dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnatamente nel quadro della rete d'informazione contabile della Comunità, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al paragrafo 1 deve impegnarsi a mettere a disposizione degli organismi suddetti, in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda.
Art. 10
Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni riconosciute aventi come scopo l'assistenza interaziendale, una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o un'attività in comune, creata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, un aiuto di avviamento, destinato a contribuire ai costi di gestione, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro creazione.
Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto in funzione del numero dei partecipanti e dell'attività esercitata in comune. L'importo massimo per associazione riconosciuta è di 15 000 ECU.
Gli Stati membri definiscono inoltre la forma giuridica di tali associazioni e le condizioni di collaborazione dei loro membri.
Art. 11
1. Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni agricole riconosciute aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione nell'azienda, un aiuto all'avviamento per contribuire ai loro costi di gestione.
2. Per dare diritto all'aiuto di cui al paragrafo 1, il servizio di sostituzione deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente pienamente qualificato per i servizi che deve prestare.
3. Gli Stati membri determinano le condizioni di riconoscimento dei servizi di cui al paragrafo 1, in particolare:
— la forma giuridica,
— le condizioni di gestione e di contabilità,
— i casi di sostituzione, che possono comprendere la sostituzione dell'imprenditore, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto,
— la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni,
— il numero minimo degli agricoltori affiliati.
4. Gli Stati membri fissano l'aiuto all'avviamento di cui al paragrafo 1, fino a concorrenza di 12 000 ECU per agente di sostituzione occupato a tempo pieno nelle attività di cui al paragrafo 2. Tale importo deve essere ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; può essere ripartito anche in modo decrescente nel corso di tale periodo.