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Sez. 1, Sentenza n. 3198 del 15/05/1986 (Rv. 446205 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - TRASFERIMENTO DI AZIENDA DA PARTE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE AD UNA SOCIETÀ DI PERSONE - PLUSVALENZA DA AVVIAMENTO - SUSSISTENZA - ASSOGGETTABILITÀ ALL'IMPOSTA - CESSIONE DELL'AZIENDA A TITOLO DI CONFERIMENTO ED ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO DA PARTE DEL CEDENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446205-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - TRASFERIMENTO DI AZIENDA DA PARTE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE AD UNA SOCIETÀ DI PERSONE - PLUSVALENZA DA AVVIAMENTO - SUSSISTENZA - ASSOGGETTABILITÀ ALL'IMPOSTA - CESSIONE DELL'AZIENDA A TITOLO DI CONFERIMENTO ED ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO DA PARTE DEL CEDENTE - IRRILEVANZA.*

La plusvalenza da avviamento, realizzata dall'imprenditore individuale per effetto del trasferimento della propria azienda ad una società di persone, dotata di autonomia patrimoniale e di distinta soggettività tributaria, concorre a formare il reddito imponibile con l'imposta di ricchezza mobile, ai sensi e sotto il vigore dell'art. 100 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, a prescindere dalla percezione di un corrispettivo, e, quindi, anche nel caso in cui quell'imprenditore divenga socio della società, cedendo l'azienda a titolo di conferimento. (Conf 2739/79, mass n 399048).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)