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Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 6 Responsabilità per il prospetto

1. Gli Stati membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede sociale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificante che per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.

2.

Gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto.

Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto oppure, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nello stabilire se investire in tali strumenti. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo.

Art. 7 Informazioni minime

1. Gli atti delegati dettagliati riguardanti le informazioni specifiche che devono essere incluse in un prospetto, evitando le ripetizioni di informazioni quando il prospetto è composto di documenti distinti, sono adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater.

2. In particolare, nell'elaborare i vari modelli di prospetto si tiene conto degli elementi seguenti:

  1. a) i diversi tipi di informazioni necessari per gli investitori per quanto riguarda i titoli di capitale rispetto ai titoli che non lo sono, assicurando nel contempo la coerenza con le informazioni che devono essere date nel prospetto per gli strumenti finanziari che hanno un analogo fondamento economico, in particolare gli strumenti derivati;

  2. b) i diversi tipi e le caratteristiche di offerte al pubblico e di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possibili per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale. Le informazioni da includere nel prospetto per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario di almeno 100000 EUR sono quelle utili per gli investitori interessati;

  3. c) il modello da usare e le informazioni da includere nei prospetti relativi agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi secondo un programma di offerta;

  4. d) il modello da usare e le informazioni da includere nei prospetti relativi a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, quando tali valori non siano subordinati, convertibili o scambiabili, non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati a strumenti derivati e siano emessi in modo continuo e ripetuto da enti che sono autorizzati o regolamentati ad operare sui mercati finanziari all'interno dello Spazio economico europeo;

  5. e) la diversa natura delle attività e le dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), le società con ridotta capitalizzazione di mercato e le PMI. Per tali imprese le informazioni sono adeguate alle loro dimensioni e, se del caso, al più breve periodo trascorso dalla loro costituzione;

  6. f) se del caso, la natura pubblica dell'emittente.

  7. g) si applica un regime informativo proporzionato alle offerte di azioni da parte di società le cui azioni della stessa classe sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, soggette ad opportuni requisiti di informazione continua e a norme in materia di abusi di mercato, sempre che l’emittente non abbia disatteso i diritti di opzione obbligatori.

3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si fondano su standard informativi nell’ambito finanziario e non finanziario quali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), e sugli allegati indicativi della presente direttiva.

4. L’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 8 Omissione di informazioni

1.

Gli Stati membri provvedono a che, qualora il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico non possano essere inclusi nel prospetto:

  1. a) il prospetto indichi i criteri e/o le condizioni in base ai quali i suddetti elementi saranno determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo o

  2. b) l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione degli strumenti finanziari possa essere revocata entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità degli strumenti finanziari offerti al pubblico.

I dati relativi al prezzo e al quantitativo definitivi dell'offerta degli strumenti finanziari sono depositati presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine e pubblicati secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni prescritte dalla presente direttiva o dagli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, se ritiene che:

  1. a) la comunicazione di dette informazioni sarebbe contraria all'interesse pubblico o

  2. b) la comunicazione di dette informazioni recherebbe un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente, l'offerente e gli eventuali garanti e i diritti connessi agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, o

  3. c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per una specifica offerta o ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.

3. Purché non venga recato pregiudizio all'adeguata informazione degli investitori, qualora eccezionalmente determinate informazioni che devono essere incluse nel prospetto a norma degli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla forma giuridica dell'emittente o agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, il prospetto contiene informazioni equivalenti. Se non esistono tali informazioni, siffatto obbligo non sussiste.

3 bis. Qualora i titoli siano garantiti da uno Stato membro, un emittente, un offerente o una persona che richiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può, nell’elaborazione di un prospetto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, omettere informazioni su tale garante.

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli, 24 ter e 24 quater, le misure relative al paragrafo 2.

5. L’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 9 Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione

1. Il prospetto rimane valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione ai fini dell’offerta al pubblico e dell’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell’articolo 16.

2. Nel caso di un programma di emissione, il prospetto di base previamente depositato rimane valido per un periodo fino a dodici mesi.

3. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), il prospetto rimane valido fino a quando essi non sono più emessi in modo continuo o ripetuto.

4. Il documento di registrazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato e approvato, rimane valido per un periodo di dodici mesi. Il documento di registrazione, aggiornato a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, o dell’articolo 16, assieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.

Art. 11 Inclusione delle informazioni mediante riferimento

1. Gli Stati membri permettono che le informazioni richieste siano incluse nel prospetto mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, che siano stati approvati dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o depositati presso quest’ultima ai sensi della presente direttiva o della direttiva 2004/109/CE. Tali informazioni sono le più recenti a disposizione dell’emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.

2. In caso di inclusione delle informazioni mediante riferimento, deve essere fornito un indice incrociato di riferimento che consenta agli investitori di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.

3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le misure concernenti le informazioni da includere mediante riferimento.

Art. 12 Prospetti costituiti da documenti separati

1. L'emittente che abbia già fatto approvare dall'autorità competente il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

2. In tal caso la nota informativa sugli strumenti fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione, qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente che possa influire sulle valutazioni degli investitori successivamente all’approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni siano fornite in un supplemento al prospetto come previsto nell’articolo 16. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.

3. Se l'emittente ha solamente depositato un documento di registrazione senza approvazione, l'intera documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è assoggettata ad approvazione.

Capo III. Modalità di approvazione e di pubblicazione del prospetto

Art. 13 Approvazione del prospetto

1. Il prospetto non può essere pubblicato finché non sia stato approvato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2.

Tale autorità competente comunica all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso, la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della bozza di prospetto.

Se l'autorità competente non prende una decisione sul prospetto entro i termini specificati nel presente paragrafo e nel paragrafo 3, ciò non costituisce approvazione della richiesta.

L’autorità competente comunica l’approvazione del prospetto e del relativo supplemento all’AESFEM e contestualmente all'emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso. Contestualmente le autorità competenti forniscono all’AESFEM una copia di detto prospetto e del relativo supplemento.

3. Il termine di cui al paragrafo 2 è esteso a 20 giorni lavorativi se l'offerta al pubblico riguarda strumenti finanziari emessi da un emittente che non ha alcuno strumento finanziario o ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto strumenti finanziari al pubblico.

4.

Se l'autorità competente ritiene, per motivi ragionevoli, che i documenti presentati siano incompleti o che sono necessarie informazioni supplementari, i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 iniziano a decorrere soltanto dalla data in cui tali informazioni sono fornite dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.

Nel caso di cui al paragrafo 2 l'autorità competente dovrebbe far sapere all'emittente se i documenti sono incompleti entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

5. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può trasferire l’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro, previa comunicazione all’AESFEM e previa accettazione dell’autorità competente. Tale trasferimento è comunicato all’emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall’autorità competente dello Stato membro d’origine. Il termine di cui al paragrafo 2 decorre da tale data. L’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 non si applica al trasferimento dell’approvazione del prospetto in conformità del presente paragrafo. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva e facilitare la comunicazione tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e l’AESFEM, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le notifiche previste nel presente paragrafo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.

La presente direttiva non ha effetti sulla responsabilità dell'autorità competente, che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono a che le rispettive disposizioni nazionali sulla responsabilità dell'autorità competente si applichino solo all'approvazione dei prospetti da parte della o delle loro autorità competenti.

7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le misure concernenti le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini.

Art. 14 Pubblicazione del prospetto

1. Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine, deve essere accessibile all’AESFEM tramite l’autorità competente ed è messo a disposizione del pubblico dall’emittente, dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all’inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell’offerta.

2.

Il prospetto è considerato a disposizione del pubblico quando è stato pubblicato:

  1. a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui viene effettuata l'offerta al pubblico o in cui viene chiesta l'ammissione alla negoziazione;

  2. b) o in forma stampata, messo gratuitamente a disposizione del pubblico nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;

  3. c) in forma elettronica sul sito web dell’emittente o, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario; o

  4. d) in forma elettronica nel sito web del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione, o

  5. e) in forma elettronica sul sito web dell'autorità competente dello Stato membro d'origine se detta autorità ha deciso di fornire questo servizio.

Gli Stati membri chiedono agli emittenti o alle persone responsabili della redazione del prospetto che pubblicano il loro prospetto a norma della lettera a) o b) di pubblicarlo anche in forma elettronica conformemente alla lettera c).

3. Inoltre, uno Stato membro d'origine può chiedere la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine pubblica nel suo sito web per un periodo di dodici mesi, a sua scelta, tutti i prospetti approvati o almeno l'elenco dei prospetti approvati a norma dell'articolo 13, compreso, se del caso, un link con il prospetto pubblicato nel sito web dell'emittente o nel sito web del mercato regolamentato.

4 bis. L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco dei prospetti approvati a norma dell’articolo 13, compreso, se del caso, un collegamento ipertestuale al prospetto pubblicato sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine o sul sito web dell’emittente o sul sito web del mercato regolamentato. L’elenco pubblicato è aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.

5. Qualora il prospetto sia composto di più documenti e/o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al paragrafo 2. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

6. Il testo e il modello del prospetto, e/o dei supplementi al prospetto, pubblicati o messi a disposizione del pubblico, devono sempre essere identici alla versione originale approvata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.

7. Qualora il prospetto venga divulgato mediante pubblicazione su supporto elettronico, una copia su carta deve comunque essere fornita gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari.

8. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le misure relative ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

Art. 15 Pubblicità

1. Qualsiasi tipo di pubblicità relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato, deve osservare i principi contenuti nei paragrafi da 2 a 5. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano soltanto qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione siano tenuti per tali operazioni a redigere un prospetto.

2. La pubblicità deve indicare che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo dove gli investitori possono o potranno procurarselo.

3. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Le informazioni contenute in un messaggio pubblicitario non devono essere imprecise o fuorvianti. Tali informazioni devono anche essere coerenti con quelle contenute nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quelle che devono figurare nel prospetto, se viene pubblicato in seguito.

4. In ogni caso, tutte le informazioni relative all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione divulgate oralmente o per iscritto, anche se non con finalità pubblicitarie, devono essere coerenti con quelle contenute nel prospetto.

5. Se un prospetto non è prescritto in base alla presente direttiva, le informazioni materiali fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di strumenti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva. Qualora debba essere pubblicato un prospetto, tali informazioni sono inserite in esso o in un suo supplemento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.

6. L'autorità competente dello Stato membro d'origine ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità ai principi contenuti nei paragrafi da 2 a 5 dell'attività pubblicitaria relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato.

7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l’intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell’apertura della sottoscrizione, e concernenti il paragrafo 4 del presente articolo.

Art. 16 Supplementi al prospetto

1. Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l’offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

2. Se il prospetto si riferisce all’offerta di strumenti finanziari al pubblico, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni ai sensi del paragrafo 1 siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell’offerta al pubblico e della consegna degli strumenti finanziari. Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.

3. Per assicurare un’armonizzazione coerente, specificare i requisiti di cui al presente articolo e tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le situazioni in cui un fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto. L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo IV. Offerte ed ammissione alla negoziazione transfrontaliere

Art. 17 Validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto

1. Fatto salvo l’articolo 23, qualora l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, il prospetto approvato dallo Stato membro d’origine ed i supplementi sono validi per l’offerta al pubblico o per l’ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l’AESFEM e l’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano comunicazione a norma dell’articolo 18. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.

2. Se dopo l’approvazione del prospetto sono sopravvenuti fatti nuovi significativi, errori materiali o imprecisioni ai sensi dell’articolo 16, l’autorità competente dello Stato membro d’origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1. L’AESFEM e l’autorità competente dello Stato membro ospitante possono informare l’autorità competente dello Stato membro d’origine sulla necessità di nuove informazioni.

Art. 18 Comunicazione

1. L’autorità competente dello Stato membro d’origine, su richiesta dell’emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro i tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se la richiesta è presentata unitamente al progetto di prospetto, entro un giorno lavorativo dall’approvazione dello stesso, un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla presente direttiva e una copia del prospetto stesso. Se del caso, il certificato è accompagnato da una traduzione della nota di sintesi, prodotta sotto la responsabilità dell’emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto. La medesima procedura si applica per gli eventuali supplementi del prospetto. Contestualmente all’invio all’autorità competente dello Stato membro ospitante, il certificato di approvazione è inviato anche all’emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto.

2. Nel certificato viene fatta menzione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, nonché della sua motivazione.

3. Contestualmente alla trasmissione all’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette il certificato di approvazione del prospetto all’AESFEM. L’AESFEM e l’autorità competente dello Stato membro ospitante pubblicano nel loro sito web l’elenco dei certificati di approvazione dei prospetti e dei relativi supplementi che sono trasmessi conformemente al presente articolo, compreso, se del caso, un collegamento ipertestuale a tali documenti pubblicati sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, sul sito web dell’emittente o sul sito web del mercato regolamentato. L’elenco pubblicato è aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.

4. Per assicurare condizioni uniformi di l’applicazione della presente direttiva e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure di trasmissione del certificato di approvazione, della copia del prospetto, di supplementi al prospetto e della traduzione della nota di sintesi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo V. Uso delle lingue ed emittenti aventi sede in paesi terzi

Art. 19 Uso delle lingue

1. Qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano effettuate soltanto nello Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2.

Qualora venga effettuata un'offerta o richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, escluso lo Stato membro d'origine, il prospetto deve essere redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può solo richiedere la traduzione nella o nelle sue lingue della nota di sintesi.

Ai fini del controllo da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata da detta autorità o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta, secondo il caso, dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.

3. Qualora venga effettuata un'offerta o richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, compreso lo Stato membro d'origine, il prospetto deve essere redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e deve inoltre essere messo a disposizione o in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può solo richiedere la traduzione nella o nelle sue lingue ufficiali della nota di sintesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. Qualora venga chiesta l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 100000 EUR, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, a seconda dei casi. Gli Stati membri possono scegliere di prescrivere nella legislazione nazionale che sia redatta una nota di sintesi nella o nelle loro lingue ufficiali.

Art. 20 Emittenti aventi sede in paesi terzi

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine di emittenti aventi la loro sede legale in un paese terzo può approvare un prospetto per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato redatto secondo la legislazione del paese terzo, purché:

  1. a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e

  2. b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalla presente direttiva.

2. Qualora strumenti finanziari emessi da un emittente avente sede in un paese terzo siano destinati ad essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso da quello di origine, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.

3.

La Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure intese a stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli articoli 5 e 7.

Sulla base dei criteri summenzionati, la Commissione può adottare misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, stabilendo che un paese terzo garantisce l’equivalenza con la presente direttiva dei prospetti redatti nel suo territorio, in virtù della legislazione nazionale di tale paese o di prassi o procedure basate su norme internazionali definite dalle organizzazioni internazionali, compresi gli standard della IOSCO in materia di informativa.

Capo VI. Autorità competenti

Art. 21 Poteri

1.

Ciascuno Stato membro designa un'autorità amministrativa centrale competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dalla presente direttiva e di assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.

Uno Stato membro può tuttavia designare, se prescritto dalla legislazione nazionale, altre autorità amministrative per l'applicazione delle disposizioni del capo III.

Tali autorità competenti sono del tutto indipendenti da tutti i partecipanti al mercato.

Qualora venga effettuata un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o sia richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, solo l'autorità amministrativa competente centrale designata da ciascuno Stato membro ha il potere di approvare il prospetto.

1 bis. Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

1 ter. Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.

Gli Stati membri possono autorizzare la o le loro autorità competenti a delegare alcuni compiti. Ad eccezione della delega per la pubblicazione su Internet dei prospetti approvati e il deposito di prospetti di cui all'articolo 14, qualsiasi delega di compiti inerenti agli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalle relative misure di attuazione viene rivista, a norma dell'articolo 31, entro il 31 dicembre 2008 e ha termine il 31 dicembre 2011. Qualsiasi delega a enti diversi dalle autorità di cui al paragrafo 1, è conferita secondo modalità precise, specificando i compiti da svolgere e le condizioni da rispettare nel loro adempimento.

Tali condizioni includono una clausola che obbliga l'entità in questione ad agire e ad organizzarsi in modo da evitare conflitti di interessi e da garantire che le informazioni acquisite nell'adempimento dei compiti delegati non vengano utilizzate indebitamente o per ostacolare la concorrenza. In ogni caso, la responsabilità ultima per la vigilanza sul rispetto della presente direttiva e delle sue misure di esecuzione e per l'approvazione del prospetto spetta alla o alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1.

Gli Stati membri informano la Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.

3.

Ciascuna autorità competente deve essere dotata di tutti i poteri necessari all'adempimento delle sue funzioni. L'autorità competente che abbia ricevuto una richiesta di approvazione di un prospetto deve almeno avere il potere di:

  1. a) esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari se ciò è necessario per la tutela degli investitori;

  2. b) esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e le persone che li controllano o che sono da essi controllate, trasmettano informazioni e documenti;

  3. c) esigere che i revisori dei conti e i membri degli organi di direzione degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione, come pure gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta al pubblico o della domanda di ammissione alla negoziazione, forniscano informazioni;

  4. d) sospendere l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;

  5. e) vietare o sospendere la pubblicità per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di credere che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;

  6. f) vietare l'offerta al pubblico se rileva che le disposizioni della presente direttiva sono state violate o ha ragionevole motivo di sospettare che potrebbero essere violate;

  7. g) sospendere, o chiedere ai mercati regolamentati interessati di sospendere, la negoziazione in un mercato regolamentato per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;

  8. h) vietare la negoziazione in un mercato regolamentato se rileva che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;

  9. i) rendere pubblico il fatto che un emittente non ottempera ai propri obblighi.

Se necessario, in base alla legislazione nazionale, l'autorità competente può chiedere all'organo giurisdizionale competente di decidere in merito all'esercizio dei poteri di cui alle lettere da d) a h) di cui sopra.

4.

Una volta che gli strumenti finanziari siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ciascuna autorità competente ha altresì il potere di:

  1. a) esigere che l'emittente renda pubbliche tutte le informazioni materiali che possano influire sulla valutazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato al fine di assicurare la tutela degli investitori o il regolare funzionamento del mercato;

  2. b) sospendere, o chiedere ai mercati regolamentati interessati di sospendere, la negoziazione dei valori se, a suo giudizio, la situazione dell'emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;

  3. c) assicurare che gli emittenti i cui strumenti finanziari siano negoziati in un mercato regolamentato ottemperino agli obblighi stabiliti negli articoli 102 e 103 della direttiva 2001/34/CE e che l'emittente fornisca informazioni equivalenti agli investitori e garantisca un trattamento equivalente a tutti i portatori di strumenti finanziari che si trovino nella medesima posizione, in tutti gli Stati membri nei quali viene effettuata l'offerta al pubblico o gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione;

  4. d) effettuare ispezioni nel proprio territorio conformemente alla legislazione nazionale, allo scopo di verificare la conformità alle disposizioni della presente direttiva e agli atti delegati. Se necessario in base alla legislazione nazionale, la o le autorità competenti possono avvalersi di tale potere mediante ricorso all'organo giurisdizionale competente e/o in cooperazione con altre autorità.

Conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM è autorizzata a partecipare a ispezioni in loco di cui alla lettera d) effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano la possibilità degli Stati membri di adottare disposizioni legislative e regolamentari diverse per i territori europei d'oltremare per le cui relazioni esterne sono responsabili.

Art. 22 Segreto d'ufficio e cooperazione tra autorità

1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto dell'autorità competente e delle entità cui le autorità competenti abbiano eventualmente delegato determinati compiti sono vincolate al segreto d'ufficio. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere comunicate ad alcun altro soggetto od autorità se non in forza di disposizioni di legge.

2.

Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si rende necessario per l'espletamento dei compiti loro assegnati e per l'esercizio dei loro poteri. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e cooperano quando un emittente ha più di un'autorità competente d'origine in quanto emette diverse classi di strumenti finanziari o quando l'approvazione di un prospetto è stata trasferita all'autorità competente di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5. Esse inoltre collaborano strettamente quando richiedono una sospensione o un divieto di negoziazione in rapporto a strumenti finanziari negoziati in vari Stati membri onde garantire condizioni paritarie tra i differenti luoghi di negoziazione e la protezione degli investitori. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere l'assistenza dell'autorità competente dello Stato membro d'origine a partire dal momento in cui un caso viene esaminato, in particolare per nuovi tipi o forme rare di strumenti finanziari. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può chiedere informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante su un qualsiasi elemento specifico del mercato interessato.

Fatto salvo l'articolo 21, le autorità competenti degli Stati membri possono consultare, se del caso, gli operatori dei mercati regolamentati e, in particolare, per decidere di sospendere o di chiedere ad un mercato regolamentato di sospendere la negoziazione ovvero di proibirla.

Le autorità competenti possono deferire all’AESFEM le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l’AESFEM può intervenire conformemente al potere che le è conferito dall’articolo 19 del regolamento n. 1095/2010.

3. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti o alla trasmissione da parte delle stesse autorità competenti di informazioni riservate all’AESFEM e al Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo: il «CERS»), fatti salvi i vincoli concernenti le informazioni specifiche all’impresa e gli effetti sui paesi terzi, di cui rispettivamente al regolamento (UE) n. 1095/2010 e al regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico20. Le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l’AESFEM o il CERS sono coperte dal segreto d’ufficio cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni richieste al paragrafo 2. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 2 e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 23 Provvedimenti cautelari

1. Qualora l’autorità competente dello Stato membro ospitante rilevi irregolarità commesse dall’emittente o dalle istituzioni finanziarie incaricate dell’offerta al pubblico, ovvero che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all’emittente in virtù dell’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari, essa ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’AESFEM.

2. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l’emittente o l’istituzione finanziaria incaricata dell’offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l'AESFEM, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa al più presto la Commissione e l’AESFEM.

Capo VII. Misure di esecuzione

Art. 24 Procedura di Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE (in seguito denominato: il "comitato").

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa, e purché le misure di esecuzione adottate mediante tale procedura non modifichino le disposizioni essenziali della presente direttiva.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3. Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.

Art. 24 bis Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 4, all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, quinto comma, all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 7, all’articolo 14, paragrafo 8, all’articolo 15, paragrafo 7, e all’articolo 20, paragrafo 3, primo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 31 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sul potere delegato al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 24 ter.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 24 ter e 24 quater.

Art. 24 ter Revoca della delega

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.