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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 73 del 1999

Decisione
decisa il 1999-03-11, depositata il 1999-03-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:73
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24545

  • Armi e materie esplodenti
  • Detenzione illegale di armi, già denunciate da terzi, pervenute 'iure successionis'
  • Configurazione come reato
  • Lamentato eguale trattamento con riferimento all'ipotesi di omessa denuncia originaria
  • Questione analoga già dichiarata manifestamente infondata
  • Omessa prospettazione di argomenti nuovi
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), in quanto analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 145/1998 e non vengono prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa. - O. n. 145/98.

Norme impugnate

  • art. 10 legge 2 ottobre 1967, n. 895
  • art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
  • art. 2 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
  • art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
  • art. 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di una persona imputata del delitto di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), per avere illegalmente detenuto un fucile da caccia ad una canna calibro 32, già denunciato dal suo dante causa e pervenutole iure successionis il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), nella parte in cui, prevedendo come reato la illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione di un'arma da quella di chi non abbia ripetuto la denuncia di un'arma già regolarmente denunciata e pervenutagli in eredità; che, ad avviso del remittente, la previsione di un medesimo trattamento sanzionatorio per casi completamente diversi tra loro comporterebbe una disparità di trattamento censurabile in base all'art. 3 della Costituzione; che - argomenta ancora il giudice a quo - chi detiene un'arma già denunciata a lui pervenuta iure successionis dovrebbe essere esente da responsabilità o tutt'al più punito a titolo di colpa per non essersi informato presso le competenti autorità di pubblica sicurezza in merito agli obblighi conseguenti alla morte di un congiunto detentore di armi regolarmente denunciate, ovvero con sanzione amministrativa per non aver tempestivamente segnalato agli organi di polizia il possesso dell'arma ereditata.
punto 2
Considerato che, successivamente all'ordinanza di remissione, analoga questione è stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 145 del 1998, e che non vengono prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa; che, pertanto, anche la questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina deve essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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