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Norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e successive modificazioni

Testo in vigore al

Norme esecuzione del titolo III della L. 6 giugno 1974, n. 298

NORME DI ESECUZIONE RELATIVE AL TITOLO III DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1 Art. 50 della legge n. 298

1. Le tariffe obbligatorie sono costituite dal complesso di norme riguardanti le disposizioni generali e le condizioni di applicazione, la classificazione delle merci, il prontuario delle distanze tariffarie, le tabelle dei prezzi di trasporto applicabili e le prestazioni accessorie e sono fissate, messe in vigore e pubblicate con le modalita' di cui all'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ed ai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 3 Art. 52 della legge n. 298

1. Per la determinazione del prezzo di base, il calcolo del costo medio delle prestazioni di trasporto deve essere riferito ad una impresa che eserciti l'attivita' di autotrasporto, prevalentemente a carico completo, che non svolga servizi speciali ne' abbia attrezzature specializzate e che disponga di sette autoveicoli, di una capacita' complessiva di 140 tonn. di carico utile, e di tredici dipendenti di cui dieci autisti.

Art. 4 Art. 52 della legge n. 298

1. Le percorrenze medie da prendere a base del calcolo devono riferirsi a 60.000 km/anno per ciascun autoveicolo o complesso di autoveicoli dell'impresa ipotizzata.

Art. 5 Art. 52 della legge n. 298

1. Per gli oneri finanziari imputabili ai capitali investiti, si provvedera' come segue:

  1. a) per quanto attiene al capitale rappresentato dai veicoli, si applichera' un saggio di interesse di tre punti superiore al tasso ufficiale di sconto;

  2. b) per quanto attiene alle immobilizzazioni rappresentate da rimesse, impianti, aree, depositi e simili, sara' applicato un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto.
    L'ammontare del capitale risultante da immobilizzazioni tecniche diverse dai veicoli non potra' essere superiore ai 30% del capitale rappresentato dai veicoli;

  3. c) per quanto attiene agli ammortamenti, si applicheranno le norme previste dalle leggi fiscali.

Art. 6 Art. 52 della legge n. 298

1. Il comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nel presentare le proposte delle tariffe di trasporto, a norma dell'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve corredarle di una relazione illustrativa nella quale vengono messi in evidenza i criteri adottati nell'analisi dei costi, il periodo di tempo cui si riferiscono le rilevazioni dei costi stessi, le fonti utilizzate e le altre informazioni che hanno portato al definitivo calcolo dei costi in base ai quali sono stati determinati i livelli tariffari.

Art. 7 Art. 53 della legge n. 298

1. Il Ministro per i trasporti inviera' le proposte delle tariffe e delle relative condizioni generali di applicazione, predisposte dal comitato centrale per l'albo, nonche' la relazione illustrativa di cui al precedente art. 6, alle regioni ed alle rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati, che potranno far pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio le proprie eventuali osservazioni.

Art. 8 Art. 52 della legge n. 298

1. Le tariffe, determinate ai sensi dell'art. 52 dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, sono costituite da tabelle tariffarie chilometriche che indicano i prezzi massimo e minimo da applicare per ogni 100 kg di merce trasportata in relazione alla distanza tariffaria esistente tra il luogo di carico e quello di scarico della spedizione.

2. Le tariffe sono differenziate secondo le varie classi di merce, partendo dalla classe di base, e, nell'ambito di ciascuna classe, secondo le varie categorie di peso della spedizione, denominate condizioni di tonnellaggio. I relativi parametri di differenziazione vengono stabiliti nelle disposizioni generali e condizioni di applicazione.

3. In tali disposizioni generali e condizioni di applicazione possono inoltre essere previste maggiorazioni o riduzioni in percentuale delle tariffe per differenziarle anche in relazione alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione, ad alcune relazioni di traffico ed ai termini di consegna.

4. Non e' ammessa la stipulazione di contratti particolari o speciali, sotto qualsiasi forma, i quali prevedano prezzi di trasporto non compresi nella forcella e comunque non rientranti nella disciplina tariffaria prevista dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 9 Articoli 52 e 66 della legge n. 298

1. Per attuare una differenziazione dei prezzi tariffari in relazione alla" diversa natura delle merci si deve operare una suddivisione delle stesse in classi tariffarie, previa elaborazione di una nomenclatura e di una classificazione merceologica.

2. La nomenclatura e classificazione delle merci ai fini tariffari deve far parte integrante, ai sensi del successivo art. 14, delle condizioni di applicazione delle tariffe e deve essere stabilita in base ai criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 10 Articoli 52 e 66 della legge n. 298

1. Per la nomenclatura delle merci si fa riferimento alla "Struttura analitica della nomenclatura uniforme per le statistiche dei trasporti (NST)", stabilita dall'Istituto statistico delle Comunita' europee.

2. La classificazione delle merci deve essere basata sulle caratteristiche delle stesse in funzione delle prestazioni di trasporto che esse richiedono e dell'eventuale necessita' dell'impiego di veicoli dotati di attrezzature particolari. A tal fine devono essere considerati in via principale i seguenti elementi:

  1. 1) l'attitudine al carico e l'ingombro della merce;

  2. 2) il condizionamento;

  3. 3) il rischio di avarie;

  4. 4) l'incompatibilita' al carico promiscuo cui altre merci;

  5. 5) il valore, per quanto esso incida sui costi e sulle cure nel corso del trasporto;

  6. 6) le particolari difficolta' ed i pericoli derivanti dal trasporto.

Art. 11 Articoli 52 e 66 della legge n. 298

1. Le merci vanno ordinate in tre classi.

2. La suddivisione in classi deve essere stabilita secondo i seguenti criteri.

3. Le merci che presentano caratteristiche medie e che richiedono prestazioni di trasporto normali vanno assegnate alla classe di base o classe normale (classe II), alla quale, in sede di formazione di prezzi, sara' riferito il prezzo medio di trasporto o prezzo di base.

4. Alla classe superiore (classe I), alla quale sara' riferito un prezzo maggiore, sono attribuite le merci che richiedono condizioni, caratteristiche e prestazioni di trasporto sensibilmente piu' onerose mentre quelle merci che richiedono prestazioni meno onerose e necessitano di minori cure vanno assegnate ad una classe inferiore (classe III), alla quale sara' riferito un prezzo inferiore a quello di base.

5. Le merci indicate genericamente e quelle che danno adito a dubbi per la loro attribuzione ad una determinata classe sono assegnate alla classe normale (classe II).

Art. 12 Articoli 52 e 66 della legge n. 298

1. Per il trasporto di quelle merci che, per le loro caratteristiche peculiari ed il loro trattamento, richiedono condizioni e prestazioni di trasporto diverse da quelle normalmente fornite e piu' complesse, per cui le tariffe normali non sarebbero remunerative, possono essere previste tariffe speciali commisurate alle particolari esigenze del trasporto.

Art. 13 Art. 52, terzo comma, della legge n. 298

1. Nelle disposizioni generali e condizioni di applicazione delle tariffe sono stabilite le percentuali di riduzione da apportare ai livelli tariffari normalmente applicabili, commisurandole ai quantitativi di merce trasportata espressi in tonnellate-chilometro, nel caso in cui il mittente si impegni per iscritto a commissionare ad uno stesso vettore, in un periodo di tre mesi consecutivi, l'effettuazione di determinate prestazioni di trasporto.

2. La prestazione globale in tonnellate-chilometro e' ricavata dalla somma delle tonnellate-chilometro delle singole spedizioni effettuate nel periodo considerato. Per il calcolo delle tonnellate-chilometro di ciascuna spedizione si moltiplica il peso della merce per la distanza in base alla quale e' stato calcolato il prezzo di trasporto.

3. L'impegno scritto del mittente deve essere inviato, a cura del vettore, alle autorita' preposte al controllo tariffario.

4. Nella lettera di vettura, di cui al successivo art. 16, deve essere fatta annotazione della prestazione in tonnellate-chilometro per la quale il mittente si e' impegnato.