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Sez. L, Sentenza n. 27337 del 22/10/2024 (Rv. 672736-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta - Art. 2-nonies del d.l. n. 81 del 2004, conv. dalla l. n. 138 del 2004 - Contrattazione di àmbito regionale e aziendale - Rispetto degli accordi collettivi nazionali - Necessità - Incremento capitario di cui all'ACN 9.3.2010 - Spettanza.
Stato
decisa il 2024-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672736-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

In tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art. 2-nonies del d.l. n. 81 del 2004, conv. dalla l. n. 138 del 2004, rimette ai previsti accordi nazionali, anche attraverso il richiamo all'art. 4, comma 9, della l. n. 412 del 1991, e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché ai predetti pediatri deve essere riconosciuto l'incremento capitario (quota per assistito, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Azienda, pari a €. 1,54) previsto - dal 1° gennaio 2010 - dall'art. 10 dell'ACN 9.3.2010.

Decreto Legge 29/03/2004 num. 81 art. 2 novies CORTE COST., Legge 26/05/2004 num. 138 CORTE COST., Contr. Coll. 09/03/2010 art. 10, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)