Sez. 3 - , Sentenza n. 18331 del 09/07/2019 (Rv. 654565 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Applicazione, da parte del giudice, del rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c. - Ritenuta incompatibilità strutturale del rito sommario con l'oggetto della domanda - Dichiarazione di inammissibilità - Mezzo di impugnazione - Appello - Ammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione, non rientranti tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, ritenute dal giudice inammissibili in ragione di una rilevata "incompabilità strutturale del rito sommario con l'oggetto della domanda", va disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c, p.c. e non dichiarata l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c.; con la conseguenza che l'eventuale decisione di inammissibilità, non rientrando tra le ipotesi per cui è espressamente prevista la non impugnabilità, è di norma appellabile ovvero, se adottata nelle diverse ipotesi in cui per legge è escluso il doppio grado di giudizio, come nel caso dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essa è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione previsto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)